CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2013, n. 21532

Tributi – Accertamento catastale – Variazione del classamento di unità immobiliare – Omessa effettuazione del preventivo sopralluogo – Assenza di interlocuzione con il contribuente – Illegittimità dell’accertamento

Svolgimento del processo

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione, con quattro motivi (sebbene l’ultimo numerato come quinto), nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 58-45-10, che ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento di un ricorso della contribuente A.B. avverso un accertamento catastale col quale l’agenzia del territorio di Napoli aveva comunicato la variazione del classamento di un’unità immobiliare posta in Napoli, con rideterminazione della 6A classe, in luogo della 3A, ferma restando la categoria A/2.

La commissione regionale ha nella sostanza ritenuto nullo l’avviso assumendone l’affezione da vizi di contenuto e in procedendo, impeditivi della disamina nel merito circa la fondatezza o meno dell’opera di rideterminazione del classamento.

In particolare, premettendo che l’avviso, adottato in base all’art. 3, 58° co., della l. – n. 662-1996, era in verità soggetto alla L. n. 311-2004, la commissione ha svolto la considerazione che esso non conteneva riferimenti in ordine alla fonte normativa posta a base della variazione, all’effettuato eventuale sopralluogo, al rispetto della fase endoprocedimentale di interlocuzione con il contribuente, ai caratteri tipologici e costruttivi dell’immobile, agli immobili similari comparati, ai concreti significativi miglioramenti e/o incrementi delle infrastrutture urbane che avessero accresciuto la qualità del contesto abitativo, agli elementi di raffronto tra l’astratta unità-tipo catastale e il concreto immobile da comparare.

La commissione regionale ha quindi rimarcato come decisive le circostanze della omessa effettuazione del preventivo sopralluogo e della violazione della procedura di interlocuzione con il contribuente, nonché della carenza di motivazione dell’avviso sui profili appena considerati. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

I. – Il ricorso per cassazione è affidato alle seguenti censure.

L’amministrazione deduce, col primo mezzo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 58° co., della l. n. 662-96, dolendosi del fatto che il giudice d’appello abbia ritenuto errata l’indicazione di codesta norma, nell’avviso di accertamento, quale fonte normativa di regolazione della fattispecie, per essere invece la fattispecie soggetta alla l. n. 311-04.

Col secondo mezzo, denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 11, 1° co., della l. 154-88 e dell’art. 54 del d.p.r. n. 1142-49, avendo la commissione tributaria regionale erroneamente assunto come obbligatoria, in vista della rideterminazione del valore dell’immobile, la previa attività di sopralluogo.

Col terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 5° co., della l. n. 212-00 e 3, ° co., della l. n. 662-96, affermandosi che la revisione del classamento era derivata dalla semplice constatazione di incongruità di quello originariamente attribuito all’immobile rispetto ad altre unità similari presenti in zona. La ricorrente lamenta che, in siffatta situazione, sia stata dal giudice d’appello erroneamente richiesta l’attivazione di un previo contraddittorio con la contribuente.

Col quarto mezzo l’agenzia, infine, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241-90 e 7 della l. n. 212-00 a misura del fatto di avere la commissione tributaria regionale affermato la necessità di una motivazione analitica dell’avviso di accertamento finalizzato alla revisione del classamento. La ricorrente sostiene, di contro, che, non essendo l’atto espressione di una funzione di prelievo, era bastevole l’enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita siccome calcolate in base alle consistenze rilevate dagli elaborati di parte.

II. – Vanno esaminati con priorità il primo e il quarto motivo.

Il primo motivo pone una questione di corretta sussunzione della fattispecie nella norma di legge che la contempla.

Il quarto motivo pone la consequenziale questione della motivazione dell’atto di revisione del classamento, censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui ne ha affermato, nei termini sopra evidenziati, la carenza, stante che – a dire della ricorrente – dovevasi considerare sufficiente l’indicazione nell’atto dei soli “elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita siccome calcolata (..) in base alle consistenze rilevate dagli elaborati di parte”.

Le due questioni sono connesse, così da indurre la corte a esaminarle congiuntamente.

III. – Il profilo involto dal primo mezzo è astrattamente fondato.

Difatti l’impugnata sentenza ha affermato che “l’esatta fonte normativa per la revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali o per intervenute variazioni edilizie si rinviene nell’art. 1, commi 335-336-337 legge 30.12.2004, n. 311”.

L’affermazione è fuorviante e, nella sua assolutezza, anche errata, dal momento che la revisione del classamento, oltre che in base alle disposizioni di cui alla citata l. n. 311 del 2004, ben può essere fatta ai sensi dell’art. 3, 58° co., della l. n. 662 del 1996, laddove risulti la manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe. Ed è incontroverso che l’ufficio, nella specie, si era determinato operando in base alla citata disposizione. L’art. 3, 58° co., della l. n. 662-96 pone la seguente regola: “Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all’elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L’Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune”.

Viceversa i citati commi 335, 336 e 337 dell’art. 1 della l. n. 311 del 2004 rispettivamente disciplinano (a) la revisione del classamento degli immobili esistenti in una determinata microzona, qualora si constati che la differenza media tra i valori catastali e il valore di mercato della microzona è superiore alla stessa differenza della media delle altre microzone; (b) l’ipotesi di constatata presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero (c) la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (in tal caso con possibilità per i comuni di piccole dimensioni, di porre in essere una nuova procedura per la rettifica del classamento, fondata sulla facoltà di notifica diretta agli interessati di una richiesta di provvedere alle necessarie dichiarazioni per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto medesimo, e con riclassamento diretto da parte dell’agenzia del territorio in danno del soggetto inadempiente).

La disciplina di cui alla l. n. 311 del 2004, dunque, rientra in un più ampio contesto normativo avente la duplice finalità di recuperare, da un lato, aree di evasione conseguenti all’omessa presentazione di denunce catastali da parte dei soggetti interessati (soprattutto in presenza di opere di trasformazione e/o di ristrutturazione di immobili) e di perseguire, dall’altro, migliori livelli perequativi attraverso interventi in aree territoriali per le quali è più evidente lo scostamento (positivo o negativo) tra i valori medi di mercato e quelli catastali.

Sebbene si ponga in linea sviluppo rispetto al potere di rettifica di cui al richiamato art. 3, 58° co., della l. n. 662-96, la mentovata disciplina nettamente si distingue quanto al presupposto, stante che nella l. n. 662 del 1996 il presupposto è disciplinato al semplice e specifico fine di emendare incongruenze di singoli accatastamenti rispetto a quelli di immobili similari, senza incidenza del quadro di riferimento delle microzone censuarie.

IV. – L’errore giuridico in cui la commissione tributaria regionale è incorsa può essere tuttavia semplicemente emendato in questa sede.

Esso non condiziona l’esito del ricorso, giacché il ricorso va rigettato per le seguenti essenziali ragioni che si frappongono al connesso quarto motivo.

V. – E’ opportuno premettere che questa corte, con specifico riferimento alla rettifica del classamento eseguita in base all’art. 3, 58° co., della l. n. 662 del 1996, ha affermato (v. in particolare Cass. n. 19820-12; n. 3609-13; n. 5784-13) che l’atto afferente deve contenere, nella motivazione, a pena di nullità, “la specifica individuazione dei fabbricati similari presi a parametro”, “del loro classamento” e “delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”.

Il collegio condivide la ratio dell’affermazione, ma non l’affermazione in sé.

La ratio è condivisibile perché, in casi simili, non può trascurarsi di considerare che si è al cospetto di una revisione di un classamento già attribuito, nel quale è insito un connotato di tendenziale stabilità e sul quale il contribuente è legittimato a fare affidamento.

In questo senso è logico dedurne che, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento a un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’agenzia del territorio debba chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento.

Tuttavia l’individuazione della ragione del mutamento è altra cosa rispetto alla specificazione degli elementi singolarmente all’uopo utilizzati. E non necessariamente richiede che il provvedimento contenga, a pena di nullità, le indicazioni di dettaglio pretese dalle citate decisioni.

Simili indicazioni non sono imposte dalla norma neppure in rapporto all’art. 7 della l. n. 212 del 2000, né si rivelano coessenziali al fine di rispettare, dell’art. 7, la funzione.

E’ invero espressione di un principio condivisibile e ripetutamente affermato che l’obbligo della motivazione di un avviso di accertamento di maggior valore, finanche nell’ottica di cui al citato art. 7 della l. n. 212 del 2000, che richiede di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”, mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa al fine di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. E al conseguimento della finalità è necessario e sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, salve le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento dei suddetti specifici obiettivi (cfr. Cass. n. 25624-06; n. 7231-03, n. 4108-02. In tal senso pure Cass. n. 22313-10). Può osservarsi, d’altronde, che un eguale principio è comunemente ritenuto applicabile perfino ai cd. accertamenti standardizzati (v. per tutte Cass. n. 26458 – 08); e che la posizione giuridica del contribuente resta infine garantita dal criterio generale del processo, che vede pur sempre l’ufficio tenuto a provare, nel contraddittorio con il contribuente, gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto.

Il processo tributario è difatti, in linea generale, un processo sul rapporto, non sull’atto.

VI. – Il collegio non sottovaluta la sopra esposta ulteriore esigenza che caratterizza la fattispecie della revisione d’ufficio rispetto a immobili già muniti di rendita catastale. Ma osserva che, in verità, la specificazione necessaria al contribuente per conoscere, in simile ambito, il presupposto del riclassamento, e per approntare, quindi, le proprie consequenziali difese con piena cognizione di causa (oltre che per impedire all’amministrazione di addurre in eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate), è costituita dalla nota del comune posta a base del procedimento di riclassificazione; giacché è dalla nota che deve risultare il presupposto della richiesta di rettifica nel contesto della prevista dicotomia tra un dato oggettivo (il non aggiornamento del classamento) e un dato relazionale (la palese incongruità rispetto a fabbricati similari).

In sostanza, nella nota deve essere indicato il presupposto specifico quanto alla singola unità immobiliare oggetto di valutazione, giacché all’agenzia del territorio è demandata la mera successiva “operazione di verifica degli immobili segnalati dal comune”.

Per cui, in definitiva, la motivazione dell’atto di Revisione del classamento ha la già vista funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili nella successiva fase contenziosa, nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita (principio pacificamente condiviso dalla giurisprudenza della corte, benché con divaricazioni in ordine alle conseguenze desumibili quanto al contenuto necessario della motivazione dell’atto: nel senso della sufficienza della indicazione della consistenza immobiliare, comprensiva di categoria e classe attribuita, v. Cass. n. 22313-10 e n. 1937-12; nel senso invece della necessaria maggiore specificità della motivazione quanto alla causale della revisione operata, v. Cass. n. 9629-12; n. 11370-12; n. 13174-12; n. 17122-12; n. 19820-12; n. 19949-12, e molte altre conf.). E la suddetta funzione è perseguita attraverso la messa a disposizione – per allegazione o per trascrizione in atto – della nota comunale, da cui il potere di rettifica ha tratto impulso.

VII. – Se così è, la conseguenza agevolmente ritraibile quanto alla fattispecie in esame è duplice, e in ogni caso induce al rigetto del ricorso.

Da un lato, deve negarsi la validità di quanto in generale sostenuto dalla ricorrente nel quarto motivo – giacché, in tema di revisione del classamento, avuto riguardo alla specifica disciplina che lo riguarda in base all’art. 3, 58° co., della l. n. 662-96, la motivazione dell’atto non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’ufficio, ove non sia specificato, mediante allegazione (o integrale riproduzione) della richiesta del comune (art. 7, 1° co., della l. n. 212 del 2000), a quale presupposto la modifica debba essere associata.

Dall’altro, resta la questione di fondo.

L’amministrazione censura la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell’avviso contenente la revisione dell’accatastamento. Ma l’atto di revisione non è atto processuale, bensì amministrativo, e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso. Pertanto era necessario, innanzi tutto, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorso riportasse testualmente i passi della motivazione dell’ atto che si assumevano erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito (v. per tutte Cass. n. 15867-04), e che, nella distinta ottica dell’amministrazione, si affermavano bastevoli. Era necessario al fine precipuo di consentire alla corte di esprimere, esclusivamente in base al ricorso, il suo giudizio sulla suddetta congruità.

Il non averlo fatto mina alla radice la prospettazione della ricorrente, e induce a ritenere il quarto motivo inammissibile.

VIII. – Da tanto deriva l’assorbimento dei restanti motivi, al cui scrutinio la ricorrente non ha interesse. Invero la sentenza di merito resta sorretta dalla statuizione afferente l’illegittimità dell’atto per vizio di motivazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.