Corte di Cassazione sentenza n. 12139 del 16 luglio 2012  

RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO (RAPPORTO DI) – RETRIBUZIONE: IN GENERE – TFR – PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE – DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE

massima

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Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge il giorno del collocamento a riposo del lavoratore e dunque la prescrizione comincia a decorrere da quel giorno, giacché i tempi di individuazione delle quote annuali del c.d. accantonamento rappresentano un tempo virtuale di calcolo interno (così come il tempo che segna il confine tra vecchia disciplina dell’indennità di anzianità e TFR) che nulla ha a che vedere con il tempo effettivo di maturazione del diritto e con il tempo di decorrenza dei termini prescrizionali.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma condannava l'(OMISSIS) in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che risulta rispettata la norma di cui all’art. 369 bis c.p.c., comma 1, n. 4 essendo stati depositati, anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i contratti collettivi su cui si fonda il ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, art. 2 la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla Legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’ (OMISSIS)), a partire dal c.c.n.l. del 1° novembre 1992, la quota annuale di cui alla Legge n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella “complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale”, con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonché Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).

Né vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

Il secondo motivo del ricorso con il quale si denuncia che la Corte ai fini dell’interpretazione del richiamato ccnl non ha tenuto conto del verbale d’interpretazione autentica, rimane assorbito.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma che farà applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso,dichiara assorbito il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.