La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24777 depositata il 5 novembre 2013 intervenendo in tema licenziamento disciplinare ha affermato che è da ritenersi pienamente giustificato il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, approfittando del proprio ruolo in azienda, gestisce gli acquisti in conflitto d’interessi con il datore di lavoro, aggirando il sistema di classificazione del materiale da comprare, per favorire il fornitore cui risulta strettamente legato.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno chiarito che la condotta del lavoratore, in contrasto con la posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale, ha violato l’obbligo di fedeltà e ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore.
La vicenda ha riguardato due fratelli dipendenti della società che, avviò la procedura disciplinare, a causa del loro comportamento in merito ad aggirare il sistema di classificazione del materiale da acquistare – tanto è vero che erano risultate forniture inappropriate da parte della società fornitrice in relazione alle esigenze della produzione e della progettazione – determinava e specificava senza ombra di dubbio la violazione da parte dei dipendenti degli obblighi su di essi incombenti, certo più specifici del generale dovere di correttezza e buona fede proprio di qualsiasi rapporto; Inoltre dai documenti di trasporto relativi al materiale acquistato dalla E., provava che i fratelli C. spesso arrivavano a consegnare personalmente la merce, anche in giorni in cui risultavano assenti dal lavoro. Alla conclusione della procedura disciplinare ai due dipendenti fu notificato il licenziamento disciplinare.
I due dipendenti provvedettero ad impugnare il licenziamento disciplinare inanzi al tribunale, in veste di giudice del lavoro, che rigetto le impugnazioni dei licenziamenti disciplinari loro irrogati. Avverso la decisione del giudice di prime cure i due dipendenti proposero ricorso alla Corte di Appello che confermò la sentenza di primo grado.
I due dipendenti impugnarono la sentenza del giudice di merito inanzi alla Corte Suprema chiedendone la cassazione con ricorso fondato su quattro motivi di censura.
Gli Ermellini non accolgono il ricorso dei dipendenti ed in particolare riaffermano “il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, costituendo, in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività, giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 19159/2006; 29480/2008; 2580/2009).”