Corte di Cassazione sentenza n. 696 del 14 gennaio 2013
Lavoro – Contratto di lavoro a termine – Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva – Accordo sindacale integrativo per i dipendenti postali – Termine del 30 aprile 1998 – Assunzioni a tempo determinato successive a tale data – Conseguenze
massima
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In materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.4.2007, in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, riteneva illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle (OMISSIS) spa con (OMISSIS) per il periodo dal 3.10.2000 al 31.1.2001 in relazione alle esigenze eccezionali connesse al processo di ristrutturazione ex articolo 8 ccnl del 1994, con condanna della societa’ al risarcimento del danno determinato, nella misura delle retribuzioni maturate dal giorno della costituzione in mora del debitore (27.6.2001) e per un triennio dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.1.2004). Rilevava la Corte territoriale che il contratto era stato stipulato con decorrenza posteriore alla scadenza del termine finale di validita’ della clausola che lo avrebbe legittimato, che non poteva ravvisarsi alcuna acquiescenza della lavoratrice ai fini della configurabilita’ di una risoluzione per mutuo consenso. Condannava le (OMISSIS) al pagamento delle retribuzioni nella misura prima indicata.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la societa’ (OMISSIS) con tre motivi; resiste il (OMISSIS) con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale ed ha depositato memoria difensiva.
Il Collegio ha autorizzata la motivazione semplificata della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la societa’ denunzia la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 56 del 1987, articolo 23. Nonche’ degli accordi sindacali 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27.4.1998, 2.7.1998, 24.5.1999 e 18.1.2001: l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 non hanno una natura negoziale bensi’ meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.
Con il secondo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla valutazione dei contratti prima citati che avevano accertato la permanenza delle esigenze menzionate all’articolo 8 del CCNL del 1994.
Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Le retribuzioni spettavano solo dal momento in cui il datore di lavoro era stato messo in mora, il che non era stato idoneamente accertato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo ed al secondo motivo, che devono trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame e’ stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’articolo 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al Decreto Legislativo n. 368 del 2001) – e’ sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullita’ del termine apposto al contratto de quo.
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove pero’, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2- 2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’articolo 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’ari. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto de quo.
Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, risultando dalla sentenza della Corte di Appello che la messa in mora e’ stata riconnessa alla richiesta del 27.6.2001, laddove la societa’ contesta l’efficacia di costituzione in mora di tale documento senza trascriverne il contenuto.
Emerge dallo stesso quesito a pag. 23 che le retribuzioni sono, anche per le (OMISSIS), dovute dall’atto di messa in mora con l’offerta della prestazione lavorativa, il che per la Corte territoriale come gia’ detto, e’ avvenuto con l’atto del 27.6.2001.
Con il ricorso incidentale si contesta, con tre motivi, la decisione in ordine all’entita’ del risarcimento limitato a soli tre anni, contrastante con l’orientamento della Corte di cassazione sul tema.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo il danno liquidato dalla Corte di appello superiore a quanto previsto dallo ius superveniens, rappresentato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, applicabile anche in grado di legittimita’ qualora pertinente alla questioni dedotte nel ricorso (cfr. cass. n. 3056/2012). Il ricorrente non ha interesse alla rivalutazione del profilo del risarcimento del danno che porterebbe all’applicazione dello ius superveniens
Si deve pertanto riunire i ricorsi, rigettare il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale. Compensa, stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
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