MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 28 ottobre 2013
Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze – Direzione relazioni internazionali
Art. 1
Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
1. L’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII, responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di notifica dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento medesimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è collegato con la rete “CCN” che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità richiedenti e le autorità adite degli Stati membri.
2. L’Ufficio di collegamento del DF-DRI, al quale sia pervenuta una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri, ne accusa ricevuta all’Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controlla la regolarità e la correttezza formale della documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio può chiedere all’Autorità richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso inoltre può procedere all’eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui confronti è stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono effettuati mediante l’utilizzo del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
Art. 2
Modalità di affidamento all’agente della riscossione dell’attività di notifica
1. L’Ufficio di collegamento del DF-DRI, trasmette all’agente della riscossione territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata:
a) la richiesta formulata attraverso il modulo standard di notifica approvato dal Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento);
b) il documento oggetto di notifica;
c) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l’attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità;
d) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa è stata richiesta.
2. Ai fini della notifica, l’Ufficio di collegamento utilizza il modulo standard di notifica in lingua italiana. Qualora il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere il modulo standard di notifica in una delle altre lingue ufficiali utilizzate nell’Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all’agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalità indicate da quest’ultimo. L’agente della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta elettronica certificata, all’Ufficio di collegamento del DF-DRI che provvede, con il medesimo mezzo, all’invio allo stesso agente della riscossione del modulo standard di notifica nella lingua richiesta. L’agente della riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui la riceve dall’Ufficio di collegamento del DF-DRI. La trasmissione della traduzione non costituisce una nuova notifica e rimane ferma, a tutti gli effetti giuridici, la data di notifica già effettuata in lingua italiana.
3. La richiesta di notifica si considera formalmente affidata all’agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Qualora l’agente della riscossione rilevi l’incompletezza della documentazione ricevuta e dell’indirizzo di notifica ne dà comunicazione all’Ufficio di collegamento del DF-DRI nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, l’affidamento della richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Art. 3
Adempimenti dell’agente della riscossione
1. L’agente della riscossione territorialmente competente, nei casi in cui la trasmissione dei documenti, da parte dell’Ufficio di collegamento del DF-DRI, sia avvenuta almeno due mesi prima del termine indicato dall’autorità richiedente nel modulo standard di notifica, dà corso alla notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine, e invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell’esito della notifica, all’Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:
a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall’altro Stato Membro;
b) termine di notifica indicato dall’altro Stato Membro;
c) data di notifica;
d) provincia/ambito di perfezionamento della notifica;
e) tipologia di notifica.
2. Ai fini dell’acquisizione agli atti, l’agente della riscossione invia all’Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall’altro Stato membro.
3. L’ufficio di collegamento del DF-DRI,informa l’autorità richiedente in merito all’avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di cui al comma 1.
4. Con cadenza mensile, l’agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell’attività in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono riportati i seguenti dati:
a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dallo Stato Membro;
b) stato della richiesta;
c) data di presa in carico della richiesta;
d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica;
e) tipologia di notifica;
f) stato invio relata di notifica;
g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica.
5. Una volta fornita l’informazione circa l’avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sarà espunta dalle successive rendicontazioni.
6. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le spese di notifica ed il compenso previsti dall’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.
Art. 4
Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, i Comuni, le Province e le Regioni, utilizzando l’apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II alla Decisione), inviano in via telematica all’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF)- la richiesta di notifica corredata del modulo standard di notifica approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento) e dei documenti di cui è richiesta la notifica. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l’originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare.
2. L’ufficio di Collegamento del DF-DLTFF esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente al modulo standard di notifica e ai documenti di cui è richiesta la notifica all’autorità adita dell’altro Stato membro. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta. In tal caso, sia la richiesta che il modulo standard di notifica devono essere firmati dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, dell’ufficio di collegamento del DF-DLTFF.
Art. 5
Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un’assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, l’ufficio di collegamento del DF provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale. Può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle entrate.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 novembre 2013, n. 260.