La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44755 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in materia di infortunio sul lavoro ha statuito che il datore di lavoro è responsabile penalmente per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti qualora questi stiano effettuando operazioni di manutenzione mentre il macchinario (nastro trasportatore, nel caso in specie) è ancora in funzione, fermo restando che l’imprenditore ha diritto a richiedere le conversione della pena da detentiva a pecuniaria.
La vicenda ha riguardato un lavoratore, rimasto infortunato, mentre era intento a predisporre la macchina (“nastro trasportatore”) per la produzione di un tubo di plastica, rimaneva con il piede schiacciato nel telaio di detta macchina che, ribaltandosi, ne aveva imprigionato l’arto tra il telaio fisso e quello ribaltabile, così provocandogli lesioni guaribili in complessivi 267 giorni, con amputazione del secondo e del quarto dito metatarso sinistro.
Il Tribunale ha condannato l’amministratore della società reato di lesioni colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’imputato impugna la decisione del giudice di primo grado inanzi alla Corte di Appello i cui giudici confermano integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, per i giudici territoriali, viene riconosciuto, in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro del prestatore infortunato, colpevole della violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché il mancato rispetto delle norme cautelari espressioni di colpa specifica analiticamente indicate nel capo d’accusa sollevato a suo carico.
L’imputato impugnava la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi di doglianza.
Gli Ermellini confermano la sentenza dei giudici di merito tranne nella parte in cui viene omessa statuizione circa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia ad altra sezione della corte d’appello.
I giudici di legittimità elencano due motivi che avrebbero potuto evitare la responsabilità penale: la continua informazione ai dipendenti dei rischi derivanti dall’utilizzo improprio dei macchinari o la predisposizione di un dispositivo che, in caso di manutenzioni o correzioni a fermo del macchinario, intervenisse disattivando lo stesso. In mancanza, come nel caso in esame, il datore è responsabile.