La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25069 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento di un impiegato che durante l’orario di lavoro usa “in continuazione” il computer dell’ufficio per giocare provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda
la vicenda aveva riguardato un lavoratore che aveva subito il licenziamento disciplinare intimato a seguito di lettera di contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di avere utilizzato, durante l’orario di lavoro, il computer dell’ufficio per giochi, con un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 – 300 ore provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda.
Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. Il tribunale rigettava la domanda attorea. il dipendente impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello, la quale riformava la sentenza di primo grado, che dichiarava la nullità del licenziamento intimato al dipendente dal datore di lavoro ed ha condannato tale società a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda.
La Corte di Appello, bacchettata dalla Corte Suprema, giunge alla decisione di nullità del licenziamento “considerando non tardiva la contestazione in quanto la tardività va rapportata al momento in cui il datore viene a conoscenza del fatto addebitato indipendentemente dalla possibilità di conoscerlo prima; ha poi ritenuto che il controllo del computer dell’azienda da cui è emerso il suo indebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza, in quanto il lavoratore aveva probabilmente consentito tale controllo; ha tuttavia ritenuto generica la contestazione che fa riferimento ad un solo concreto episodio rimanendo per il resto generica e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa; sulle conseguenze della nullità del licenziamento ha ritenuto tardive le deduzioni del lavoratore in merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela reale, avendo questi prospettato circostanze nuove relative a collegamenti societari in modo inammissibile, al fine di contrastare la prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero dei dipendenti.”
Il dipendente propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo di censura. La società datrice di lavoro resiste con controricorso e presentazione di appello incidentale basato su tre motivi.
Gli Ermellini ribaltano la sentenza della Corte d’appello e puntualizzano che “L’addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore. Appare dunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale”.