La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25238 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in tema di condono fiscale ha statuito che il contribuente che paga in ritardo anche una sola rata del condono è tenuto a versare le sanzioni per intero e non vi è possibilità di una riduzione proporzionale all’ammontare del versamento eseguito oltre il termine.
Pertanto gli Ermellini richiamando un principio giurisprudenziale della stessa Corte (sentt. 20745/10, 19546/11, 21364/12) secondo cui “il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 – relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni – costituisce una forma di condono demenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate.”
Pertanto alla luce del principio richiamato dai giudici di legittimità il ritardo nel pagamento anche di una sola rata del condono fa scattare, per il contribuente, l’obbligo di pagare le sanzioni sull’intero ammontare e non solo sulle rate residue.
La Suprema Corte ha chiarito che, nel caso di un debito tributario per il quale sia stato ottenuto il condono, la deroga all’obbligo di pagamento delle sanzioni (che consegue, appunto, all’accoglimento del predetto condono) può derivare solo dal puntuale rispetto degli obblighi rateali assunti dal contribuente.
L’Amministrazione finanziaria in tali casi rinuncia alla riscossione delle sanzioni in cambio dell’integrale pagamento del tributo in tempi certi, per cui l’interesse del fisco verrebbe certamente frustrato da una interpretazione che legittimi “una riduzione delle sanzioni proporzionale all’ammontare dei versamenti effettivamente eseguiti in termini e che dunque, in definitiva, lasci al contribuente la facoltà di dimensionare il carico sanzionatorio su di lui gravante in base alle scelte che egli ritenga di adottare su tempi ed entità dei versamenti del tributo”.