UE – Regolamento 07 novembre 2013, n. 1114/2013
Che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione
Articolo 1
All’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica dal 1°gennaio 2007 al 30 giugno 2014.»
Articolo 2
Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 1857/2006, uno Stato membro intenda prorogare misure riguardo alle quali sono state presentate alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 20 di tale regolamento, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.
Articolo 3
Ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri continuano a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 durante il loro periodo di applicazione prorogato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 8 novembre 2013, n. L 298.