MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 26 luglio 2013, n. 665
Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell’art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per l’attuazione dell’art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l’anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l’anno 2013, pari a € 50.000.000, nonché alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Art. 2
Riparto delle risorse per l’anno 2012
1. Sono soggetti ammissibili all’intervento per l’anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse relative all’anno 2012, pari a € 39.818.314, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all’intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
Art. 3
Riparto delle risorse per l’anno 2013
1. Sono soggetti ammissibili all’intervento per l’anno 2013 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse relative all’anno 2013, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all’intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
Art. 4
Criteri per la selezione dei destinatari dell’intervento per gli anni 2012 e 2013
1. Ciascuna università, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell’anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall’università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:
a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;
b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013 dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell’art. 2 o 3, che hanno presentato domanda;
c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010;
d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’ateneo di appartenenza;
e) accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.
2. Per l’anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.
3. Per l’anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, per ciascun ruolo e fascia.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 novembre 2013, n. 262.