INPS – Messaggio 08 novembre 2013, n. 18090

Valutabilità ai fini della buonuscita dei sei scatti stipendiali attribuiti ex art. 6 bis del DL 387/1987 al personale appartenente alla carriera prefettizia. Riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 3826/13 dell’11 settembre 2013.

A seguito di una incertezza circa la valutabilità dei sei scatti di stipendio sul trattamento di fine servizio del personale appartenente alla carriera prefettizia, di cui all’art. 6 bis del d.l. 387/87, l’Istituto e il Ministero dell’Interno sottoposero la questione al Consiglio di Stato.

Con il parere n. 3826/13 dell’11 settembre 2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile al predetto personale della carriera prefettizia il beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, da ricomprendere nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6bis, comma 3bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.

Conseguentemente, a parziale rettifica delle indicazioni contenute nella informativa n. 2 del 17 gennaio 2002 dell’Inpdap e delle successive circolari e note operative di aggiornamento sull’entità delle voci utili da considerare per il computo della buonuscita, i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis, comma 3bis, del decreto legge n. 387/1987 vanno inclusi nella base di calcolo della prestazione.

Sulla base della documentazione che sarà fornita dal Ministero dell’interno, le sedi potranno procedere alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita tenendo conto del beneficio dei sei scatti che non fu riconosciuto in sede di prima liquidazione.

Gli operatori di sede, prima di effettuare la riliquidazione, avranno cura di verificare che non sia intervenuto il termine di prescrizione del diritto alla prestazione che, ai sensi dell’art. 20 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, è di cinque anni e decorre dalla data in cui il diritto stesso è sorto.