CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2013, n. 25365
Fondo di previdenza complementare – Imposizione fiscale e limiti – Accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo – Personale di istituto bancario
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 23081/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 337/40/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 40 il 21.05.2010 e depositata il 28 giugno 2010, con cui detta Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso e la domanda, proposta in via subordinata per l’applicazione dell’aliquota del 12,50%, di rimborso della ritenuta di acconto, operata dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma erogata al contribuente nel 2005, unitamente al TFR. L’Agenzia Entrate ha affidato il ricorso a due mezzi.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La CTR, in vero, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla stregua degli atti di causa, che la domanda di rimborso era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione andava sottoposta a tassazione del 12,50%, con riferimento all’ art. 45 comma 4° del TUIR, in quanto corrisposta in dipendenza di capitalizzazione di una prestazione previdenziale.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto del principio secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto” ), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta e’ costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a disposizioni di legge” (Cass. n. 11156/2010, n. 11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno di tale principio.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione manifesta fondatezza.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6047 depositata il 6 marzo 2024 - In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 18 marzo 2024, n. 7193 - In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 78,…
- Regime fiscale della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare e del versamento di tutta o parte della capitalizzazione ad altra gestione del fondo in ipotesi di precedente dichiarazione di rilevanti…
- Ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al…
- INPS - Messaggio 04 febbraio 2020, n. 413 - Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - Chiarimenti in ordine alla portabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23301 - Il meccanismo impositivo, di cui all'art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…