CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2013, n. 25353
Tributi – IVA – Istanza di rimborso – Rimborso in caso di fallimento o cessazione attività – Mancata presentazione del modello VR – Irrilevanza
Svolgimento del processo
La controversia promossa da A.T. e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Novara n. 38/1/2009 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2003 formulata dalla società La Forgia nel 2006, a seguito di cessazione dell’attività avvenuta nel 2001.
Il ricorso proposto si articola in due motivi Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi delta decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 c. 2 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha escluso l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art.21. Le censure sono infondate. Secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di IVA, cui si intende in questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib. 9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib. 14070/2012 e Cass. Trib. 7684, 7685, 23580/2012). Si è chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto dei rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili” (Cass. 5486/2003). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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