Corte di Cassazione sentenza n. 12845 del 23 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE – ESCLUSIONE DEL RUOLO CONCAUSALE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA – SEMPLICE OCCASIONE RILEVATRICE
massima
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In materia di malattia professionale, per l’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza.
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FATTO-DIRITTTO
1. Con sentenza del 15.4 – 4.5.2010 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di prime cure e aderendo alle conclusioni del CTU, ha respinto la domanda svolta da (Omissis) nei confronti dell’Inail con ricorso del 30.5.2007 e diretta al conseguimento della rendita per malattia professionale (cardiopatia postinfartuale con ipertensione arteriosa in soggetto dedito per lungo tempo all’attività di rappresentante di commercio); avverso tale sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi; l’intimato Inail ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente si duole delle conclusioni del CTU seguite nell’impugnata sentenza, assumendo che l’infarto al miocardio era intervenuto dopo 24 anni di attività lavorativa impegnativa e svolta in condizioni tali da aggravare sensibilmente i fattori di rischio già presenti, ossia l’obesità, il diabete e l’ipertensione;
2.1 il motivo è inammissibile, poichè tende ad ottenere un riesame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, in termini adeguati e privi di vizi logici, ha compiutamente preso in considerazione le circostanze fattuali rilevanti per il giudizio;
3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, art. 3, e del principio di equivalenza delle cause, assumendo che, pur in presenza di una predisposizione morbosa ovvero di una preesistente o concomitante condizione patologica, la malattia era stata occasionata dall’attività lavorativa;
3.1 il motivo è manifestamente inconferente alla luce dell’accertamento fattuale – intangibile in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte – secondo cui doveva essere escluso “anche un significativo ruolo concausale” dell’attività lavorativa svolta, da riguardarsi “come semplice occasione rilevatrice”;
4. in definitiva il ricorso va rigettato;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed oltre accessori come per legge.