CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 13 novembre 2013, n. 271
Farmacia – Norme della Regione Liguria – Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie – Liberalizzazione orarria – Tutela della concorrenza
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-10 gennaio 2013 e depositato il 10 gennaio 2013 (reg. ric. n. 2 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione;
che l’art. 2 della legge reg. Liguria n. 35 del 2012 definisce le fasce orarie obbligatorie per lo svolgimento del servizio farmaceutico e, in particolare, al comma 4 stabilisce che «Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l’apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la norma impugnata è in contrasto, in primo luogo, con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, in particolare, con l’art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori», vanificando in questo modo «la liberalizzazione oraria delle farmacie disposta dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva e trasversale in materia di tutela della concorrenza»;
che, in secondo luogo, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché «connettere la disciplina degli obblighi di servizio notturno (indubbiamente compresa nella competenza concorrente in materia di tutela della salute) con la disciplina statale esclusiva della concorrenza, radicando in modo automatico quegli obblighi sugli atti di esercizio della libertà di concorrenza garantita da tale ultima disciplina, comporta quindi esorbitare dai limiti della suddetta competenza regionale concorrente»;
che, infine, la norma regionale sarebbe in contrasto con l’art. 41 Cost., perché introdurrebbe limiti all’iniziativa economica «che vanno oltre il “minimo indispensabile”» contemplato dal parametro costituzionale, e con l’art. 3 Cost., in quanto manifestamente irragionevole, posto che il prolungamento dell’orario di apertura fino alle ore 8 del giorno successivo non sembra giustificato da ragioni di efficienza o economicità;
che la Regione Liguria non si è costituita;
che in data 5 marzo 2013, la Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani ha depositato atto di intervento in giudizio, con cui chiede che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 35 del 2012 sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 28 marzo 2013, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 – Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie);
che in data 19 settembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che in data 18 ottobre 2013, la Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani ha depositato atto di adesione alla rinuncia al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione;
che la Regione Liguria non si è costituita;
che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 258, n. 165 e n. 155 del 2013).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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