Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013 del decreto del Ministero delle Finanze del 6 novembre 2013 che da attuazione all’articolo 52 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98 per la rateizzazione dei debiti Equitalia.
Il nuovo sistema introdotto col cd. decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98) affianca alla rateizzazione in 72 rate mensili quella decennale (120 rate mensili) al fine di agevolare famiglie ed imprese nell’adempimento di debiti col fisco.
Pertanto sarà possibile fruire di una dilazione delle somme iscritte a ruolo (per il pagamento di multe e cartelle esattoriali) con rateizzi anche in 10 anni e fino a 120 rate. Tale possibilità, di richiedere la dilazione straordinaria, potrà essere richiesta solo da chi versa in stato di grave difficoltà economica.
- Per cittadini e imprenditori in regime semplificato l’importo della rata Equitalia che non si è in grado di pagare deve superare il 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare, da documentare attraverso l’ISEE;
- Per altre imprese: il rapporto tra cifra della rata e valore della produzione deve essere superiore al 10% e l’indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1.
Le circostanze esterne che determinano il requisito del beneficio dovranno essere attestate attraverso un’istanza motivata rivolta all’agente della riscossione (art. 3 del decreto).
Nel decreto ministeriale sono presenti delle tabelle utili a stabilire di quanto è possibile allungare la rateizzazione. La nuova normativa ha previsto 4 diversi piani di rateazione Equitalia:
- ordinaria in 72 rate;
- in proroga ordinario da 72 rate;
- straordinario con 120 rate;
- in proroga con rate da estinguere in 10 anni.
Per cui dalla data di pubblicazione vi sono due possibili sistemi di rateizzazione dei debiti con Equitalia
Il primo, ordinario, per debiti tributari iscritti a ruolo di importo pari o inferiori a 50.000 euro: il contribuente può ottenere, automaticamente, una dilazione di pagamento sessennale (72 rate mensili).
E’ sufficiente una istanza motivata da presentare ad Equitalia nella quale il contribuente denunci una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” senza null’altro allegare (direttiva 7 maggio 2013).
Per debiti di importo superiore a 50.000 euro, invece, la situazione di difficoltà deve essere adeguatamente documentata.
Il secondo, straordinario, a prescindere dall’ammontare del debito tributario, permette di concordare un piano di rientro decennale, pari a 120 rate mensili di importo non inferiore ad € 100.
Questo secondo regime onera il contribuente di provare che la grave situazione di difficoltà sia indipendente dalla responsabilità del debitore e che sia legata alla congiuntura economica.
L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, l’impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento secondo un piano ordinario (72 rate mensili) e la scarsa solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .
Il contribuente, inoltre, può essere chiedere una proroga del rientro, a prescindere dal piano precedentemente accordato, semprechè ne possieda i requisiti.
In sostanza, sia chi ha già ottenuto 72 rate sia chi è stato ammesso al piano straordinario di 120 rate può fare domanda per averne altre 72 in caso di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Può ottenere altre 120 rate, invece, in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica purché per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Importanti novità sono state introdotte dal cosiddetto Decreto sulle semplificazioni tributarie in materia di rateazione (decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44):
- è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
- l’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella esattoriale.
La perdita del beneficio della rateazione, sia in regime ordinario che esteso al decennio, è subordinata al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché 2 rate consecutive, come previsto nel precedente regime).
La decadenza da detto beneficio comporta:
- che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- possibile iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del dovuto;
- il debito non può essere più rateizzato.
In caso di diniego della rateizzazione il contribuente ha la possibilità di impugnare tale provvedimento. Infatti nonostante che la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008), imponesse che il diniego della reateazione potesse essere impugnato solo innanzi al Tar, gli ultimi interventi delle Sezioni unite della Cassazione (7612/2010, 5928/2011) hanno riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora il diniego della rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria.
Ciò vorrebbe dire che, dal punto di vista pratico, laddove la cartella da rateizzare riguardasse debiti anche di natura non tributaria (previdenziali, sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, ecc.), il contribuente si troverebbe in condizioni di dover adire i diversi giudici competenti impugnando, presso ognuno di essi, il diniego alla rateizzazione della medesima cartella.
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