CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2013, n. 25730
Lavoro – Contratto collettivo nazionale di lavoro – Premio di produzione – Inserimento – Accordo aziendale che ne dispone la soppressione – Richiesta di riconoscimento da parte dei lavoratori sotto forma di uso aziendale
Svolgimento del processo
D.S.O., C.G., M.C., S.S., B.F., N.S., R.M., C.G. e F.A., assunti alle dipendenze della M. spa il 29.12.1998 convennero in giudizio la parte datoriale per ottenerne la condanna al pagamento del premio di produzione, previsto dal CCNL Industria Chimica e soppresso, per il personale inserito a far data del 1°.12.1998, in forza di un contratto integrativo aziendale risalente ai 19.12.1998, di cui contestarono la validità.
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito rigettò il ricorso.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 28.4 – 25.8.2010, confermò la pronuncia di prime cure, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:
– poiché, quando i lavoratori erano stati assunti, l’accordo integrativo aziendale era già stato stipulato ed era regolarmente in vigore, doveva ritenersi che, con l’accettare l’assunzione, senza nulla obiettare, essi avevano accettato anche la situazione contrattuale che avevano trovato entrando in azienda e così, implicitamente, avevano avallato la rappresentatività e la regolare partecipazione della RSU alla stipula dell’accordo;
– inoltre, l’eventuale violazione dei regolamenti riguardanti il numero dei membri della RSU necessariamente presenti alla firma era questione meramente interna al sindacato, che non poteva essere opposta dai singoli lavoratori all’azienda, rispetto alla quale valeva il principio generale di affidamento;
– nel caso di specie non risultava esservi stata alcuna obiezione sindacale in tutti gli anni in cui l’accordo è stato in vigore;
– anzi, con il nuovo accordo integrativo del 24.7.2009, era stata confermata la validità di quello dedotto in giudizio fino al 30.11.2009;
– poiché il nuovo accordo, a dire degli stessi ricorrenti, era stato sottoscritto dalla RSU con il rispetto di tutte le disposizioni regolamentari sindacali, era evidente che ciò valeva a confermare la piena regolarità – sempre sotto l’aspetto della rappresentatività sindacale – anche di quello del 1998;
– ciò valeva anche a smentire la convinzione degli appellanti di una durata solo quadriennale dell’accordo del 1998 e/o di una sua inefficacia a seguito del sopravvenuto CCNL del 12.2.2002, quantomeno perché sarebbe valso comunque come rinegoziazione;
– l’obbligo, che sarebbe rimasto inevaso, di deposito dell’accordo integrativo aziendale del 1998 all’Ufficio Provinciale del Lavoro non risultava sanzionato a pena di nullità.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, D.S.O., C.G., M.C., S.S., B.F., N.S., R.M., C.G. e F.A. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
L’intimata M. spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con la memoria illustrativa la controricorrente ha dedotto che in data 18.7.2011 (dunque successivamente alla notifica del ricorso) è stata ammessa all’amministrazione straordinaria ai sensi del dl.vo n. 270/99; la documentazione prodotta in allegato alla memoria conferma la circostanza; la controricorrente ha quindi chiesto che venisse dichiarata l’interruzione del giudizio e che, comunque, il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La richiesta non può essere accolta, stante il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11195/1992; Cass., nn. 710/1995; 2010/1995; 5755/1999; 4767/2003; 5672/2003; 12581/2004; 21153/2010), ivi compresa quindi l’ammissione all’amministrazione straordinaria di una parte (cfr, Cass., n. 8685/2012).
2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL (artt. 12, punto 2, lett. d, e 16, commi 10 e 11 CCNL de! 1998; legge 863/84; art. 2077, comma 2, cc), deducono l’illegittimità dell’accordo integrativo aziendale del 19.12.1998, non essendo quest’ultimo abilitato a sopprimere un elemento della retribuzione disciplinato dal CCNL.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL (art. 19 legge n. 300/70; art. 60 CCNL del 1998; art. 2 protocollo 23.7.1993), nonché vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto il verbale del 19.12.1998, considerato come contratto collettivo, idoneo a modificare in peius la disciplina del CCNL, deducendo che l’accordo anzidetto doveva ritenersi illegittimo per l’assoluta carenza delle garanzie sindacali formali e sostanziali che avrebbe dovuto avere; deducono inoltre di non avere mai prestato consenso all’esclusione dalla loro retribuzione del premio di produzione e che nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato era stato richiamato il premio di produzione e non veniva fatto alcun riferimento all’accordo anzidetto; parimenti nelle buste paga era prevista la voce premio di produzione, anche se non erogata; la Corte territoriale aveva valorizzato il legittimo affidamento della parte datoriale, omettendo però di valutare gli elementi che deponevano per la buona fede dei lavoratori; deducono altresì che, a mente dell’art. 2 del protocollo del 23.7.1993, lo strumento della contrattazione aziendale non avrebbe potuto essere utilizzato per la definizione del trattamento retributivo dei dipendenti e che l’accordo del 19.12.1998 era da ritenersi discriminatorio, senza alcuna giustificazione, tra posizioni di lavoro identiche.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dei legge (art. 2, comma 7, legge n. 863/84), nonché vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che il mancato deposito del ridetto accordo del 19.12.1998 presso l’Ispettorato provinciale del lavoro ne aveva determinato la nullità; la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto valutare anche tale circostanza, che aveva impedito ai lavoratori di prendere conoscenza del contenuto dell’accordo, al fine di considerarlo inidoneo ed inefficace.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 68 [rectius: 66] CCNL Industria Chimica del 12.2.2002, i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto dall’accordo integrativo intervenuto il 24.7.2009 che il precedente accordo del 19.12.1998 non avrebbe avuto efficacia limitata alla durata contrattuale del CCNL del 1998 e che non sarebbe venuto meno a seguito del sopravvenire del CCNL del 2002; pertanto, secondo i ricorrenti, stante la previsione del suddetto art. 66 CCNL del 2002, il ” verbale aziendale del 2009, sottoscritto da tutte le sigle sindacali nominativamente precisate, non può esser inteso come atto di rinuncia ai pregressi diritti acquisiti derivanti da norme inderogabili né di conferiva di un atto, il verbale del 1998, inesistente e la cui invalidità e inefficacia permane”.
3. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di gravame.
L’art. 2 legge n. 83/84, di conversione del di 726/84, prevede, al 1° comma, la concessione di un contributo a favore dei datori di lavoro in caso di stipulazione di contratti collettivi aziendali che, “…al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa.
Il successivo comma 7 stabilisce che “/ contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l’ispettorato provinciale del lavoro. L’attribuzione del contributo è subordinata all’accertamento, da parte dell’ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate. All’ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione”.
Ne discende che:
– l’accordo aziendale del 19.12.1998 non rientrava tra quelli contemplati dalla norma testé esaminata e non sussisteva quindi l’obbligo di deposito ivi previsto;
– comunque, per completezza di motivazione, il mancato deposito non è sanzionato dalla nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 3, cc, né vi è in alcun modo ricollegata una qualsivoglia previsione di inopponibilità ai lavoratori che ne siano destinatari. Anche il preteso vizio di motivazione dedotto al riguardo è quindi senz’altro insussistente e il motivo non merita accoglimento.
4. L’art. 16 CCNL industria chimica del 4.6.1998 stabilisce al comma 10 che “/ premi di produzione di cui all’art. 16, CCNL 20.7.90 e gli istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate”‘, il successivo comma 11 prevede tuttavia che “Ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto saranno riconosciute le suddette cifre, ferma restando l’applicabilità di eventuali diverse normative che per i neo-assunti dovessero essere previste da leggi o accordi sindacai.
Ne resta quindi confermata la possibilità che, attraverso accordi aziendali, venga pattuita l’esclusione del premio in parola per ì lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del contratto, risultando inconferente il richiamo dei precedenti commi del medesimo articolo, contemplanti la partecipazione delle RSU alla (eventuale) costituzione della diversa voce retributiva denominata premio di partecipazione.
4.1 II profilo di doglianza afferente alla corresponsione del premio di produzione in forza di un uso aziendale è inammissibile, configurando una questione implicante un accertamento di fatto che non è stata trattata nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti abbiano indicato i tempi e i modi attraverso i quali detta questione sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, cosicché la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006; 13958/2007; 12138/2011; 4752/2011).
Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che l’uso aziendale presuppone l’esistenza di un trattamento di maggior favore a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi di lavoro, il che non si verifica nella fattispecie all’esame, ove il premio di produzione costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione contrattualmente previsto, e che comunque, secondo il più recente e condiviso orientamento di questa Corte, agendo l’uso aziendale (qualora fosse riscontrabile nel caso che qui ne occupa) sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, deve riconoscersi la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito (cfr, Cass., n. 8342/2010).
4.2 II primo motivo di gravame non può quindi ritenersi fondato.
5. Il quarto motivo investe la portata e gli effetti dell’accordo integrativo del 24.7.2009, di cui lamenta l’errata interpretazione da parte della Corte territoriale.
Il motivo è tuttavia improcedibile, perché tale accordo integrativo non è stato prodotto in una con il ricorso per cassazione, né sono stati fornite le necessarie indicazioni per il suo reperimento all’interno dei dimessi fascicoli di parte, qualora vi fosse effettivamente contenuto, in violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 cpc (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 28547/2008; 22726/2011; Cass., n. 20535/2009).
Il motivo, del resto, presenta altresì evidenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato riprodotto il contenuto dei ridetto accordo integrativo del 24.7.2009, né, in relazione al disposto dell’art. 66 CCNL 2002 (Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferisce. Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, s’intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Peraltro per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali e accordi aziendali, le Parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti OOSS periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione ai singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli istituti stessi. L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.”), il contenuto delle clausole da cui dovrebbe desumersi che tale contratto abbia innovato alla disciplina relativa al premio di produzione.
6. Restano pertanto coperte dal giudicato le affermazioni della Corte territoriale negatone della durata solo quadriennale dell’accordo del 1998 e/o di una sua inefficacia a seguito del sopravvenuto CCNL del 12.2.2002 e ricognitive della conferma della piena regolarità, sotto l’aspetto della rappresentatività sindacale, dell’accordo integrativo aziendale del 19.12.1998.
Dal che discende l’inaccoglibilità della censura (svolta con il secondo motivo) concernente l’illegittimità di tale accordo per l’asserita assoluta carenza delle garanzie sindacali formali e sostanziali che avrebbe dovuto avere.
6.1 Quanto agli altri profili di doglianza svolti con tale motivo, deve osservarsi che:
– la condivisa giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo il caso (non riscontrato e neppure dedotto nel presente giudizio) di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso dall’accordo (cfr, Cass, nn. 10353/2004; 6044/2012);
– dal che discende l’infondatezza delle doglianze fondate sul mancato richiamo nei contratti individuali dell’accordo integrativo aziendale del 19.12.1998 e sull’indicazione negli stessi e nelle buste paga della voce premio di produzione, nonché di quella afferente ad un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata per non valutato gli elementi che (asseritamene) deponevano per la buona fede di lavoratori; dovendo altresì considerarsi, a quest’ultimo riguardo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004), e che spetta al giudice del merito controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 5802/1998);
– la censura relativa alla dedotta violazione del protocollo del 23.7.1993 è inammissibile, perché introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale i ricorrenti non indicano i tempi e i modi con cui sarebbe stata devoluta alla Corte territoriale; per completezza di motivazione va comunque osservato che la censura, se ammissibile, sarebbe altresì infondata nel merito, avendo le parti collettive concluso legittimamente l’accordo integrativo in forza dell’esplicita e già ricordata previsione dell’art. 16, comma 11, CCNL del 1998;
– per le stesse ragioni processuali e sostanziali testé indicate va ravvisata l’inammissibilità e, per completezza di motivazione, l’infondatezza, del profilo di doglianza relativo al preteso carattere discriminatorio dell’accordo integrativo del 19.12.1998.
6.2 Nei distinti profili in cui si articola, anche il primo motivo non può quindi essere accolto.
7. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge.
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