La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25568 depositata il 14 novembre 2013 intervenendo in tema di rimborso IVA ha statuito che un’impresa che cessa la propria attività lavorativa per difficoltà economiche o perché fallisce, se è titolare di un credito Iva ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata, nonostante la mancata presentazione del modello VR e il decorso del termine biennale.
La vicenda ha riguardato una snc che era cessata ed i cui soci avevano presentata un istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio non dava seguito alla istanza per cui i contribuenti avverso il silenzio dell’Amministrazione Finanziaria propongono ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze del ricorrente. Il Fisco impugnava la decisione dei giudici di prime cure inanzi la Commissione Tributaria Regionale che rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema assumendo la violazione degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/72 poiché la CTR aveva ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.
Gli Ermellini rigettando, il ricorso in quanto il motivo era infondato, hanno ribadito il principio (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) secondo cui “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs, n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Pertanto alla luce del ribadito principio l’art. 30 del D.P.R. n. 633/72, nella parte in cui dispone per i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito Iva si riferisce, l’impossibilità di optare per il rimborso, per cui sono obbligati a computare il credito Iva, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle che hanno cessato l’attività o che sono fallite di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.
Deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente rispetto alla presentazione del modello VR che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. In più, si fa presente che la domanda di rimborso si considera già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale del quadro relativo, che autorizza al formale esercizio del diritto, indipendentemente dalla presentazione del modello VR.