Le problematiche connesse alla comunicazione dei beni concessi in uso ai soci pososno essere classificate in due tipologie:
- aspetti di diritto sostanziale relativi ai costi che diventano indeducibili,
- aspetti di procedura riguardanti l’adempimento dell’invio telematico della comunicazione.
Analizziamo prima casi sui quali non vi sono incertezze:
- qualora non vi sia reddito in capo all’utilizzatore del bene sociale in quanto, lo stesso, ha versato un corrispettivo adeguato al valore di mercato della concessione non vi è obbligo di inviare la comunicazione ex articolo 2, punto 1 del provvedimento 94902 del 2 agosto 2013;
- nel caso in cui l’utilizzatore sia un socio dipendente o lavoratore autonomo che abbia sottoposto a tassazione il benefit derivante dall’utilizzo del bene sociale in base agli articoli 51 e 54 del Tuir, non vi è obbligo di inviare la comunicazione ex articolo 3.1 del provvedimento.
Approfondiamo ora le altre ipotesi che generano una serie di dubbi che frequentemente sono segnalate dagli operatori tributari.
La prima di queste ipotesi che generano dubbi ed incertezze sostenuta in dottrina, secondo la quale se vi è regolare tassazione del reddito in capo all’utilizzatore si avrebbe sempre esonero dall’invio della comunicazione. La predetta impostazione comporterebbe la esclusione dall’obbligo di comunicazione, ad esempio nel caso di un familiare del socio, abbia utilizzato nel corso del periodo di imposta per l’anno 2012 un bene sociale, inserendo nel proprio modello Unico 2013 il reddito diverso collegato all’utilizzo del bene. La dottrina basa tale esclusione in base alla nuova ipotesi di cui all’articolo 67 lettera h-ter. Questa tesi però cozza con il dato letterale dell’articolo 3 del provvedimento citato, che, nel punto 1 esonera dall’obbligo della comunicazione il socio utilizzatore che abbia tassato il benefit, ma circoscrivendo tale esonero alla sola ipotesi del benefit ex articoli 51 e 54 del Tuir. Non viene citato in alcun modo il benefit sottoposto a tassazione ex articolo 67, lettera h-ter del Tuir, per cui affermare che vi sia un esonero dall’obbligo di comunicazione appare non in linea con dato letterale del provvedimento. Se la volontà fosse stata quella di esonerare dall’adempimento comunicativo tutte le ipotesi in cui il reddito derivante dall’utilizzo fosse stato regolarmente tassato, sarebbe stato aggiunta la citazione dell’articolo 67 , che invece manca. Per cui appare più convincente affermare che nonostante la tassazione del reddito diverso, la comunicazione vada eseguita.
Altra considerazione diffusa tra gli operatori è ritenere che l’aver indicato una fattispecie di esonero dalla comunicazione porti con sè l’assenza di obbligo di dichiarare il reddito derivante dall’utilizzo del bene. È il caso dell’esonero dalla comunicazione che si ha quando l’utilizzatore è l’amministratore.
La circostanza che in tale ipotesi non vada inviata la comunicazione non comporta in alcun modo che vi sia una sorta di detassazione del benefit da parte dell’amministratore, che dovrebbe, invece, considerare tale compenso in natura nel proprio imponibile da modello Unico. Il benefit dovrà essere tassato ex articolo 51 del Tuir come reddito assimilato da lavoro dipendente e non reddito diverso da articolo 67 lettera h- ter del Tuir, come invece si riscontra in molti casi segnalati dagli operatori tributari.
Il medesimo ragionamento porta a dire che l’aver riconosciuto che non vi sia obbligo di comunicazione per l’ipotesi dell’imprenditore individuale che utilizza i beni della propria impresa, non significa automaticamente che non sussista l’obbligo di tassare il reddito diverso che si forma sul medesimo. Sul punto è stata chiara la circolare 24/E/12 , che ha ritenuto che tale fattispecie rientra tra quelle che innescano il reddito diverso ex articolo 67 lett h-ter del tuir, eventualmente ridotto della quota indeducibile del costo ( circolare 36/12). In altri termini non appare automatico ritenere che l’esonero dall’adempimento dichiarativo comporti la implicita rimozione anche della fattispecie tassabile, per la quale rimozione servirebbe una esplicita affermazione che ufficializzi il superamento della circolare 24/12.