INPS – Messaggio 15 novembre 2013, n. 18503

Decreto Interministeriale n. 76896 del 7 novembre 2013. Disposizioni in materia di concessione e/o proroga del trattamento di mobilità per l’anno 2012 in favore di lavoratori ex dipendenti dei CONSORZI AGRARI

Si trasmette in allegato il Decreto di cui all’oggetto con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, agli articoli dal n.1 al n. 4, ha autorizzato la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in deroga, per il periodo dall’1.01.2012 al 31.12.2012, in favore di 76 lavoratori, ex dipendenti dei Consorzi Agrari (all. 1).

Ai fini dell’erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 1.105.412,55 a valere sullo stanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge n.220 del 13 dicembre 2010 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate (art. 6 del decreto in oggetto).

A riguardo si precisa quanto segue:

Al predetto finanziamento, a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, vanno imputati l’intera contribuzione figurativa, gli A.N.F. ed il 60% della prestazione spettante al lavoratore per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto.

Il predetto stanziamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% della prestazione spettante al lavoratore, a carico del FSE-POR regionale per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto.

Le Regioni interessate – Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto – si sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte di sostegno al reddito (40%), in conformità con specifici accordi siglati presso il Ministero del Lavoro.

Per le Regioni Lombardia e Puglia invece, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, viene imputata l’intera contribuzione figurativa ed il sostegno al reddito spettante ai lavoratori sul Fondo sociale per l’Occupazione e la Formazione, in applicazione ai punti 15 e 16 dell’Accordo del 20 aprile 2011 tra Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga, in cui il Governo si impegna ad affrontare il finanziamento degli ammortizzatori in deroga con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari, nel caso di superamento per le annualità 2009-2012 dei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all’intesa dell’8 aprile 2009 attuativa dell’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 (la cosiddetta “tabella Barca”).

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto in questione, l’INPS, ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie individuate dal sopracitato art. 6, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto medesimo, dandone riscontro al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le Sedi, pertanto, per liquidare il trattamento di mobilità dovranno utilizzare i seguenti codici d’intervento:

CONSORZI AGRARICodici Intervento per i consorzi agrari
Consorzi agrari della Regione ABRUZZO

671

Consorzi agrari della Regione BASILICATA

672

Consorzi agrari della Regione CAMPANIA

673

Consorzi agrari della Regione CALABRIA

674

Consorzi agrari della Regione LAZIO

675

Consorzi agrari della Regione MARCHE

676

Consorzi agrari della Regione SARDEGNA

678

Consorzi agrari della Regione VENETO

679

Consorzi agrari della Regione PUGLIA e LOMBARDIA

599

Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n. 57 del 13 marzo 2007.

I criteri impartiti con la circolare 57 del 2007 prevedono che l’indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell’indennità, stessa cosa succederà per gli eventuali successivi 12 mesi, in cui si avrà l’abbattimento del 30% e per gli eventuali ulteriori 12 mesi in cui l’abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.

In proposito si richiama l’attenzione sul fatto che, per una corretta operatività di dette riduzioni, il liquidatore, ad ogni variazione percentuale di riduzione, dovrà inserire un blocco al termine del pagamento precedente per consentire alla procedura di applicare correttamente le percentuali di riduzione.

Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel “campo decadenza” la data 01.01.2013 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta didecadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento.

Prima di porre in pagamento le prestazioni ai nominativi inseriti nell’ elenco di cui all’allegato 1, le Sedi dovranno verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione.

Per l’imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio con i messaggi n. 33730 del 20 ottobre 2004 e n. 15280 del 3 luglio 2009.

 

Allegato (1)

ELENCO DEGLI “76” NOMINATIVI EX DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI CHE RISULTANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA PER L’ANNO 2012.

Omissis

Gli allegati omessi possono essere richiesti alla redazione mediante il servizio “48 ore”.

Allegato

Decreto Interministeriale del 7 novembre 2013 n. 76896