La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25824 depositata il 18 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha statuito la legittimità del provvedimento di licenziamento per l’assenza ingiustificata del lavoratore che non riprende servizio entro i termini indicati nella comunicazione inviatagli dal datore, asserendo di non aver mai ricevuto la raccomandata.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva chiesto, all’Autorità giudiziaria, ed ottenuto l’accertato dell’illegittima apposizione del termine sul contratto di lavoro subordinato e la condanna della società alla riammissione in servizio. La società in ottemperanza alla sentenza provvedeva a comunicare al lavoratore i modi ed i tempi della sua ripresa in servizio. La comunicazione avveniva presso l’indirizzo che il ricorrente aveva indicato come propria residenza nel ricorso più datato.Il dipendente non si presentava in servizio è la società comunicava, sempre al medesimo indirizzo, la lettera di contestazione dell’addebito di assenza ingiustificata al lavoro. Per le comunicazioni inoltrate al lavoratore si era realizzata la giacenza postale.
Il dipendente impugnava con ricorso al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, il provvedimento di espulsione tesa al riconoscimento dell’illegittimità del recesso intimato per giusta causa ed alla reintegra nel posto di lavoro, con le conseguenze risarcitorie di legge. Il giudice adito respingeva la domanda attorea. Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente impugnava la sentenza di primo grado inanzi alla Corte di Appello che respingeva il gravame e confermava la sentenza impugnata. Inoltre i giudici territoriali evidenziarono che nessuna ragione ostativa rispetto alla conoscenza come normativamente presunta il ricorrente aveva allegato nel ricorso, ove era stato dedotto solo il mancato recapito della raccomandata. I giudici di appello rilevavano ancora che “la variazione del luogo di residenza imponeva all’interessato di darne notizia alla società, sicché era insostenibile la tesi che la comunicazione fosse effettuata presso il difensore nel domicilio eletto nel ricorso o alla diversa residenza indicata in altra comunicazione che aveva preceduto lo stesso, non prevedendo la norma gerarchie di sorta e non essendo ravvisabili violazioni delle clausole generali di correttezza e buona fede, dalle quali, comunque, sarebbero discese unicamente conseguenze risarcitone. Doveva, poi, ritenersi che la sanzione espulsiva fosse del tutto proporzionata rispetto alla contestata assenza ingiustificata al lavoro.”
Per la cassazione di tale decisione ricorre il dipendente, affidandosi a sette motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del ricorrente e chiariscono che sussiste la giusta causa di licenziamento, poiché la lettera risulta inviata al recapito indicato dal dipendente come domicilio nel ricorso proposto per l’ottenimento del tempo indeterminato e, quindi, opera la presunzione di conoscenza dell’atto, non avendo l’interessato reso nota alcuna variazione né fornito prova dell’impossibilità di ricevere la comunicazione.