Bancarotta fraudolenta: per l'effettivo conduttore dell’azienda - Cassazione sentenza n. 45671 del 2013La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45671 depositata il 14 novembre 2013 intervenendo in materia di reati di bancarotta fraudolente ha statuito che con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui agli articoli 216 e 223 legge fallimentare, affinché l’amministratore di fatto, va   individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, di una società possa esserne ritenuto responsabile, occorre che egli abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è formalmente investito della qualifica di amministratore, nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica dei soggetto qualificato

I soggetti destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.

Inoltre, i giudici ricordano che l’amministratore di diritto risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, gravando pur sempre sull’amministratore di diritto un dovere di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto.

Gli Ermellini hanno precisato, ai fini del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, che affinché l’amministratore di fatto di una società possa esserne ritenuto responsabile, “occorre che egli abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è formalmente investito della qualifica di amministratore, nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica dei soggetto qualificato”.

Per cui i giudici supremi hanno ritenuto corretto corretto quanto affermato i giudici della Corte di appello individuando “una serie di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita dall’imputato”.