AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 11 novembre 2013, n. 125010

Energia elettrica e gas naturale. – Disposizioni operative in caso di variazione dell’attività di vendita sul territorio nazionale per cessazione delle forniture in una o più province.

Sono pervenute richieste di chiarimento in merito agli adempimenti da osservare da parte dei soggetti obbligati al versamento delle rate d’acconto mensili dell’accisa sull’energia elettrica o di quella sul gas naturale, nel caso di cessazione dell’attività di vendita al consumatore finale limitatamente ad una provincia.

Al riguardo, si precisa che la cessazione dell’attività a livello provinciale, non è assimilabile a una variazione del portafoglio clienti nei termini previsti dalla circolare 34/D del 1/07/2004, atteso che le attuali modalità di pagamento dell’accisa prevedono distinti conti provinciali per il versamento dell’imposta nelle province dove avviene l’immissione in consumo.

Pertanto, qualora il soggetto obbligato intenda far valere la cessazione della propria attività di vendita in una provincia, dovrà dichiarare tale evento all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione fiscale all’esercizio dell’attività stessa, per la variazione dei dati relativi alla denuncia di attività a suo tempo presentata, nonché all’Ufficio territorialmente competente sulla provincia interessata dalla cessazione.

Quest’ultimo, fornendo riscontro all’interessato, apporterà le modifiche al prospetto delle rate, azzerandole a partire dalla rata in scadenza nel mese successivo alla comunicazione dell’evento.

L’accertamento e liquidazione dell’imposta effettivamente dovuta per l’annualità nella quale è intervenuta la cessazione dell’attività potrà normalmente effettuarsi, entro il mese di marzo dell’anno successivo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base delle fatture emesse nell’anno ed i versamenti di acconto dovuti in tale provincia fino alla suddetta scadenza.

Per quanto sopra, si precisa che non essendo più in essere l’attività di fornitura al consumo nella provincia per la quale è stata dichiarata la cessazione, i relativi prospetti di riepilogo e saldo delle imposte, sono compilati dal soggetto obbligato al solo fine della determinazione del conguaglio. Di conseguenza i campi relativi ai “ratei mensili in acconto” non dovranno essere compilati.

Sulla base delle risultanze della predetta dichiarazione annuale l’Ufficio competente sulla sede legale potrà adeguare la cauzione.

Resta inteso che un’eventuale nuova acquisizione di clienti nella provincia oggetto di precedente cessazione dell’attività di vendita, dovrà essere preventivamente denunciata, ai fini autorizzativi e per la determinazione delle rate di acconto provinciali, nonché per l’aggiornamento della cauzione.