La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25855 depositata il 18 novembre 2013 ha chiarito che il contribuente che subisce un’esecuzione immobiliare e/o vede iscritta illegittimamente ipoteca a causa di un precedente debito fiscale, ha diritto a essere risarcito dall’Amministrazione finanziaria nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 2043 c.c.(responsabilità aquilana).
Pertanto risulta necessario verificare che la condotta dell’Agenzia delle Entrate, nell’avviare l’azione esecutiva, rivesta i caratteri del dolo o della colpa e che abbia cagionato un danno ingiusto al contribuente.
L’articolo 54 commi 3 e 4 del d.p.r. 602/1973 vieta l’azione risarcitoria contro l’esattore, riguardano le pretese proponibili dall’esecutato nei confronti dell’esattore stesso per l’illegittimità dell’azione esecutiva o degli atti del processo esecutivo.
Stante la separazione nel procedimento esecutivo esattoriale tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva, tali disposizioni non sono invece applicabili alle domande svolte direttamente nei confronti dell’ente impositore.
La sentenza in commento ha avuto come protagonista una signora che si era vista iscrivere ipoteca per un debito fiscale contratto solo dall’ex marito. La contribuente aveva presentato querela di falso per disconoscere la firma apposta sulla dichiarazione congiunta: una sottoscrizione non visibile della quale, secondo la difesa, il fisco avrebbe dovuto tener conto.
Gli Ermellini accogliendo due dei quattro motivi di censura, proposti nel ricorso predisposto e depositato dal difensore della donna, ribaltando completamente la decisione del giudice di merito, accertando che l’Amministrazione finanziaria, nel promuovere l’azione esecutiva, ha integrato gli estremi dell’illecito aquiliano, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.