Notifiche: nullità degli atti fiscali se recapitati ad indirizzo errato - Cassazione ordinanza n. 25938 del 201La Corte di Cassazione con l’ordinanza 25938 del 19 novembre 2013 intervenendo in materia di notifiche ha statuito che sono nulli gli atti fiscali recapitati ad un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente.

La vicenda ha avuto origine dalla contestazione di un avvocato verso un preavviso di fermo amministrativo e due cartelle di pagamento spedite a un indirizzo sbagliato dal concessionario della riscossione. Il legale ha fatto un ricorso straordinario in Cassazione impugnando la decisione del Giudice di pace che aveva respinto l’opposizione presentata contro un preavviso di pagamento di fermo amministrativo relativo a tre cartelle.

Il promo motivo del ricorso alla Corte Suprema evidenzia che sarebbe stato violato l’articolo 140 del codice di procedura civile e lamenta l’omessa motivazione del giudice onorario circa in ordine ai motivi che avrebbe addotto a sostegno della validità della notificazione e della ricezione della raccomandata. In particolare il ricorrente sostiene che il plico sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva, circostanza del tutto ignorata dal giudice di pace.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso straordinario in Cassazione promosso da un contribuente contro la decisione con cui il Giudice di pace aveva respinto un’opposizione ad un preavviso di pagamento di fermo amministrativo relativo a tre cartelle esattoriali. Infatti per i giudici supremi la motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento «risultano regolarmente notificate», omettendo di esaminare i documenti di cui è detto in ricorso. Anche la Procura generale di Piazza Cavour ha chiesto in udienza di accogliere il ricorso del professionista.

Per cui alla luce di quanto statuito dalla pronuncia in commento sono nulli gli atti fiscali recapitati da Equitalia a un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente, al quale è sufficiente dimostrare l’estraneità del luogo alla sua sfera soggettiva.