La Corte di Cassazione, sezione V civile, con la sentenza n. 25143 del 8 novembre 2013 intervenendo in tema di presunzioni ed accertamento fiscale ha precisato che il divieto di doppia presunzione, attribuito alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, non si può ritenere violato, nel caso di accertamento induttivo, se da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, a sua volta costituente la base di una presunzione legale.
Nel processo tributario la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto implicano la nullità della sentenza solo se rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno alla base del dispositivo.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento parziale, in via induttiva, dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta nella qualità di socio della società di fatto. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingono le doglianze del ricorrente. La parte soccombente avverso la decisione del giudice di prime cure presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza di primo grado.
Il contribuente, socio della società di fatto, per ottenere la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi di censura, propone ricorso alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del contribuente ed evidenziato che la responsabilità del socio in ordine all’imposta sul valore aggiunto ad un socio di fatto è mera implicazione della qualità sociale e non già una presunzione, che postula un sillogismo costruito su una premessa maggiore, che rappresenta il fatto noto, dal quale si fa derivare quella minore, che configura il fatto ignoto: ha precisato al riguardo la Corte, sia pure con riguardo a società a nome collettivo, che la responsabilità di questa si ripercuote, anche se in via sussidiaria, anche sui soci (e tale principio opera, in assenza di espressa deroga, pure per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti), determinando la loro responsabilità sussidiaria (Cass. 22 ottobre 2010, n. 22173; Cass. 10 aprile 2009, n. 8782).