Con la risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla tassazione ai fini dell’imposta di registro ed imposta di bollo dell’attestato di prestazione energetica (Ape) allegato ai contratti di compravendita o di locazione.
Con la predetta risoluzione l’Agenzia delle entrate ha stabilito che l’Ape non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo.
Diverso trattamento invece si ha per la copia autentica dell’Ape. Infatti in tal caso va pagata l’imposta di bollo di euro 16 per ogni facciata.
L’Ape è stato introdotto dal Dl 63/2013 al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica); il Dl 63 ha inoltre sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:
a) i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);
b) i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;
c) i “nuovi” contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).
In riferimento all’obbligo, di allegazione dell’attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, a pena di nullità dello stesso, veniva chiesto all’Agenzia di rispondere al quesito se tale obbligo di allegazione esplicasse effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione.
La risposta dell”Agenzia conferma che si deve procedere alla registrazione del contratto di locazione e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro all’Ape, in quanto l’attestato non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.
La situazione non cambia se il contratto di locazione sia registrato telematicamente (con l’utilizzo dei software “Locazioni web Siria” e “Iris”), caso nel quale non è prevista la possibilità di trasmettere al fisco anche gli allegati del contratto. Infatti, a parte il rilievo che, in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione, non grava un obbligo di produrre l’Ape in sede di registrazione (dato che l’obbligo di allegazione dell’Ape al contratto è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione), qualora comunque il contribuente presentasse l’Ape all’Agenzia insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, non dovrebbe scontare alcuna imposta con riguardo all’Ape. Qualora il contribuente peraltro lo desideri (caso assai improbabile), l’Ape può essere registrato “volontariamente” con il pagamento dell’imposta di registro di 168 euro (200 dal 1° gennaio 2014).
Quanto infine all’imposta di bollo, essa non va applicata in base del presupposto che l’articolo 37, Dpr 445/2000 esonera da bollo le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo Dpr 445/2000 e che l’Ape (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, Dlgs 192/2005) deve essere prodotto appunto nella «forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47» del Dpr 445/2000. L’imposta di bollo è invece dovuta se l’Ape venga allegato al contratto di locazione in copia certificata conforme all’originale, ai sensi della nota 1 all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972; il bollo sulla copia è infatti dovuto a prescindere dal trattamento (in termini di imposta di bollo) del documento originale.