La Corte di Cassazione, sezione penale, con l’ordinanza n. 46726 depositata il 22 novembre 2013 intervenendo in tema di reato per omesso versamento IVA prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale sul tema della sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari, ha rimesso alle Sezioni unite la questione “se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per la violazione tributaria commessa dal legale rappresentante della stessa”.
La vicenda ha riguardato il provvedimento, nei confronti dell’amministratore di una società, di sequestro preventivo per equivalente, disposto dal Tribunale, di un immobile di proprietà del legale rappresentante di una società, indagato per il reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’articolo 10-ter Dlgs 74/2000.
L’orientamento consolidato della Corte Suprema sull’interpretazione secondo la quale per i reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto non solo per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. Tale principio di basa sia per via dell’estensione dell’applicazione dell’articolo 322-ter del Cp in tema di confisca anche ad alcuni dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2010, tra cui l’omesso versamento dell’Iva, disposto dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); sia per via della modifica dell’articolo 322-ter del Cp disposta dalla legge 190/2012 (cosiddetta “legge anticorruzione”), che ha esteso la confisca prevista per i reati dagli articoli 314 a 320 del Cp anche al profitto del reato.
In riferimento all’applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona giuridica, tuttavia, i giudici hanno registrato un contrasto giurisprudenziale.
Infatti, secondo alcune pronunce (ad esempio, Cassazione penale 15349/2013), si è affermato “l’impossibilità di applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica qualora si proceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, in quanto gli artt. 24 ss. Del d.lgs. 231/2001 non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio costituito dal reo per commettere gli illeciti”;
Mentre risultano di opposta interpretazione altre pronunce (ad es. Cass. pen. 1256/2013), è da ritenersi valida “l’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni della persona giuridica anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione sia finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali quale società schermo”, in quanto “sebbene il reato tributario sia addebitabile all’indagato, le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale egli ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico, cosicchè non è richiesto che l’ente sia responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed esso non può considerarsi terzo estraneo al reato perché partecipa all’utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati”.