MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183341
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico
Codesto Comune chiede se, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo si precisa che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Si evidenzia, comunque, che la scrivente Direzione non ha ritenuto di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Considerato, altresì, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza, si è provveduto a valutare il percorso didattico inviato, nel quale, è stata riscontrata una evidente e significativa presenza di materie a carattere chimico, biochimico, biologico e microbiologico, che possono essere considerate nel loro insieme attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite riguardanti le materie presenti nel piano didattico quinquennale, la scrivente Direzione riconosce valido il titolo di studio in discorso.
Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.