La Corte di Cassazione, sezione unite penale, con la sentenza n. 18374 depositata il 23 aprile 2013 intervenendo in tema di reato fiscale inerente la sottrazione fraudolente del pagamento delle imposte ha statuito che “La speciale aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”. Il Supremo Collegio ha anche precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.
I giudici di legittimità hanno deciso sul ricorso depositato da due imputati che avevano patteggiato una sentenza di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati tra cui bancarotta fraudolente impropria, sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte con l’aggravante della transnazionalità per essersi associati allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed altri illeciti diretti ad evadere l’imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
Per i giudici della Corte Suprema “ai fini della configurazione della speciale aggravante in esame, non è affatto necessario che il reato in questione venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in ambito nazionale, né che l’associazione per delinquere operi anche in paesi esteri. Non è neppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in paesi diversi, posto che – per quanto si è detto – quel che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale”.
Nelle motivazioni della sentenza in commento i giudici del Palazzaccio hanno ricordato che “in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), Cpp”.