UE – Decisione 15 novembre 2013, n. 679/2013

Recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

 

Articolo 1

 

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

 

Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1°aprile 2016.

Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»;

2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

 

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016.»

 

Articolo 2

 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1°gennaio 2014.

 

Articolo 3

 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 27 novembre 2013, n. L 316.