La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26393 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di quantificazione danno biologico ha statuito che le attività lavorative che comportino sovraccarico psicofisico per turni notturni danno diritto a favore del lavoratore del ristoro del danno subito.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che, assunto con contratto a tempo indeterminato come ausiliario di vendita, aveva lamentato di essere stato adibito a turni lavorativi notturni stressanti ed a contatto con sostanze chimiche, e di avere riportato, per effetto dell’attività lavorativa svolta, gravi patologie (“alopecia areata universale per esposizione a sostanze irritanti; stati di disadattamento conseguente a sovraccarico psico-fisico”).
Il dipendente, chiedeva il risarcimento dei danni biologici, morali ed assistenziali, addebitando la responsabilità al datore di lavoro per essere questo venuto meno all’obbligo di sorveglianza medica preventiva e periodica e per averlo adibito ai turni notturni nonostante le sue condizioni di salute fossero incompatibili con tale lavoro, citava quindi il datore di lavoro inanzi al Tribunale, quale giudice del lavoro, adito rigettava la domanda della parte attorea. La parte soccombente impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado. Pertanto i giudici territoriali hanno parzialmente accolto la domanda proposta dal dipendente condannando la società al pagamento a favore del lavoratore della somma di € 4.800,00.
Il dipendente per il tramite del suo difensore per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, basandolo su tre motivi di censura, inanzi alla Corte Suprema. La società datrice di lavoro resiste e propone ricorso incidentale.
Gli Ermellini riuniscono i due ricorsi e li rigettano entrambi. In particolare la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di attività lavorativa che esponga il lavoratore a rischi chimici, il danno biologico verrà risarcito solo parzialmente in quanto contemporaneamente si sono verificati due requisiti:
- è stata accertata l’idoneità fisica in fase preassuntiva tramite adeguata visita medica, escludendo così ogni responsabilità di mancata sorveglianza medica preventiva, nonché
- la concorrenza di più fattori, non solo lavorativi, nel contrarre le patologie in esame.