Cartella di pagamento non preceduta dagli avvisi: è nulla - Cassazione ordinanza n. 26483 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26483 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che l’omessa notifica “degli atti prodromici all’iscrizione a ruolo” determina l’ invalidità della cartella di pagamento.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stato notificato una cartella di pagamento inerente ad IVA-IRPEF-IRAP. Avverso tale atto il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che non accoglie le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugna la decisione dei giudici di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riforma la sentenza di primo grado annullando la cartella di pagamento. In particolare i giudici di appello hanno ritenuto che dalla documentazione prodotta risultava l’esistenza di omissioni compiute dall’ufficio postale incaricato in ordine alla notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in particolare su quattro delle ricevute non risultavano riportate gli estremi delle raccomandate attestanti l’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale; su due altri avvisi di ricevimento mancava il preciso riferimento al numero dell’atto notificato.

Il Fisco per la cassazione della sentenza della CTR propone ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, condividendo quanto già era stato sentenziato dai giudici tributari regionali. I giudici di legittimità hanno spiegato che il contribuente “contestando di non avere mai ricevuto gli atti presupposti, ha condensato in questa censura ogni possibile ragione di omessa notifica dei provvedimenti, non esclusa quella connessa con l’inidonea realizzazione della procedura di notificazione”. Quindi, viene chiarito, in riferimento alla decisione della Commissione tributaria regionale, “le specifiche contestazioni” che il contribuente “ha formulato nell’atto introduttivo del giudizio (dopo avere avuto modo di esaminare i documenti concernenti la notifica, prodotti in giudizio dall’Agenzia) non costituiscono ampliamento del thema decidendum, già fatto oggetto del contraddittorio giudiziale nel primo grado”.