Reintegrazione in servizio e riduzione del risarcimento danno - Cassazione sentenza n. 26394 del 2013La Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 26394 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di risarcimento danno per licenziamenti illegittimo ha precisato che al lavoratore da reintegrare può spettare un risarcimento del danno da parte dell’azienda anche superiore al triennio successivo alla data del recesso ritenuto illegittimo, nonostante sia presumibile che in tale lasso di tempo il licenziato, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto trovare un’altra occupazione.

I giudici di legittimità hanno statuito, nel caso di specie, che il risarcimento può essere ridotto, eccependo il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, tramite l’indicazione delle possibilità di reimpiego non sfruttate dallo stesso. Tale onere spetta al datore di lavoro ed il giudice del merito non può supplire alle carenze processuali dell’azienda.

La vicenda ha riguardato un dipendente di un istituto di credito al termine della procedura disciplinare veniva comunicato il suo licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, che accoglieva limitatamente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, rigettando ogni altra domanda.  Avverso la decisione del giudice di prime cure veniva proposto ricorso alla Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado riconoscendo illegittimo il licenziamento intimato dal B. nei confronti del predetto lavoratore; ha ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro ed ha condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento e per la durata di un triennio, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del recesso per le prime cinque mensilità e dalle rispettive scadenze per le successive, con gli interessi legali sino al soddisfo e con la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza. Ha dichiarato infine il diritto del lavoratore alla regolarizzazione della posizione previdenziale, condannando il datore di lavoro al versamento dei relativi contributi. Per i giudici territoriali i fatti contestati al dipendente non avevano trovato conferma nella istruttoria svolta.

Il dipendente per la riforma di questa sentenza ha proposto ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del dipendente affermando, in particolare,  che il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il recesso e la sentenza di annullamento si identifica – quanto al danno eccedente le cinque mensilità di retribuzione dovute ex lege – nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l’aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (cfr., fra le altre, Cass. n. 3385/86; Cass. n. 6193/90; Cass. 11356/95; Cass. 12798/03).