La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26397 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tam di licenziamenti ha statuito che non può essere licenziato il dipendente che scarica gratuitamente programmi direttamente dal pc d’ufficio anche se l’azienda non aveva autorizzato l’installazione salvo che l’azienda deve dimostrare di aver subito un danno per le azioni del dipendente.
Per i giudici del Palazzaccio installare un programma per scaricare gratis musica e film nel computer aziendale non è un’azione così grave da giustificare il licenziamento. Neppure se il lavoratore nega, malgrado l’evidenza, di aver messo nel pc aziendale il software in condivisione.
Per i giudici di merito la violazione di cui si era reso responsabile il dipendente con l’installazione del programma E-Mule era un peccato tanto veniale da indurre la stessa società a correggere la rotta sui motivi posti a giustificazione della massima punizione per il lavoratore.
Per i giudici persino il datore, nel dubbio che la sanzione applicata fosse sproporzionata, aveva affermato che il licenziamento era reso necessario per il venir meno del vincolo di fiducia che si era spezzato, non tanto per l’utilizzo arbitrario del programma quanto perché il lavoratore aveva negato l’evidenza e per aver messo a rischio la riservatezza dei dati sul pc consentendo l’accesso a estranei.
Le perizie effettuate sul computer avevano, infatti, escluso che dall’indebita utilizzazione fossero derivate delle conseguenze per il datore di lavoro. Inoltre la stessa Policy aziendale prevedeva l’allontanamento definitivo dal posto di lavoro non come una conseguenza obbligata ma come una possibilità, nel caso in cui all’infrazione contestata si aggiungessero altri elementi di colpa, o l’azienda potesse dimostrare di aver subito danni direttamente collegabili all’illecito commesso.
Al contrario il dipendente aveva dalla sua una specchiata carriera: in quindici anni di servizio non aveva avuto alcun provvedimento disciplinare.
La sentenza n. 4375 del 2010 della Corte di Cassazione aveva affermato l’impossibilità di limitare o spiare la navigazione su internet di un dipendente, a patto che questo non ne abusi compromettendo l’efficienza lavorativa.
La Corte era stata decisamente meno comprensiva, con la sentenza 25069 dell’ottobre scorso, quando ha avallato il licenziamento di un “lavoratore” che invece di svolgere i suoi compiti preferiva dedicarsi ai giochi sulla rete: passatempo a cui si era dedicato in un anno circa 260-300 ore, naturalmente lavorative, provocando così un danno economico e di immagine all’azienda. Un giocatore compulsivo, la cui condotta era di gravità tale, nella valutazione aziendale, da motivare l’interruzione del rapporto di lavoro.