INPS – Messaggio 28 novembre 2013, n. 19436

Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi – quasi totale utilizzazione delle risorse disponibili – blocco delle domande di sospensione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – al fine dell’erogazione della prestazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali – è stato riconosciuto un finanziamento pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

L’Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa e fornisce report periodici ai Ministeri vigilanti (cfr. circolare INPS 14 marzo 2013, n.36, punto 2.).

A seguito dell’ultimo monitoraggio effettuato sull’importo impegnato e potenzialmente erogabile sulla base delle dichiarazioni inserite dagli Enti bilaterali e dalle aziende nel sistema di gestione delle sospensioni dei lavoratori, è emerso il rischio del raggiungimento del limite di budget previsto ai sensi della disposizione citata.

Si è così reso necessario avvisare gli Enti bilaterali e le aziende che gestiscono le sospensioni – attraverso un messaggio contenuto sia nella home page dell’applicazione di acquisizione delle domande sospesi, sia al momento della esposizione dei dati aziendali – che, ferma restando la possibilità di continuare ad inserire le dichiarazioni di sospensione, i pagamenti potranno essere effettuati solo fino al raggiungimento del finanziamento disposto dalla norma.

Per consentire il completamento puntuale del monitoraggio sul residuo del fondo destinato a tale prestazione le nuove domande pervenute e non ancora acquisite in DSWeb, momentaneamente non possono essere scaricate sugli archivi di procedura, e sono stati momentaneamente bloccati i pagamenti, con la sola eccezione della sistemazione relativa alla casistica degli apprendisti sospesi le cui domande sono già presenti in procedura.

Inoltre per le domande di questa tipologia si è provveduto a modificare le elaborazioni di pagamento in modo tale da impostare a “N” il campo “Permane DS” ad ogni pagamento.

Pertanto per effettuare un ulteriore pagamento di tali prestazioni l’operatore dovrà variare in “S” il valore di tale campo; in tal modo, peraltro, sarà possibile verificare l’avvenuta ricezione dei rendiconti aziendali relativi ai periodi di ripresa attività lavorativa prima di effettuare un nuovo pagamento.