CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2013, n. 26655
Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Immediatezza e tempestività del provvedimento del datore di lavoro – Violazione del principio
Svolgimento del processo
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, confermava la decisione del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda proposta da AF nei confronti della V.M. S.p.A. e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 15/4/2009 con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Condivideva la Corte territoriale l’impostazione del Tribunale secondo cui il D.F. aveva ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado la questione del disinteresse della società a risolvere il rapporto manifestata attraverso il decorso di un lungo periodo di tempo tra la contestazione disciplinare ed il licenziamento ed in ogni caso riteneva che si trattasse di questione rilevabile d’ufficio. Quanto al merito valutava che la certezza dello svolgimento dei fatti e della loro riferibilità al D.F. (rappresentante sindacale della F.C. cui era stato contestato l’intenzionale impedimento, per più di un’ora, del passaggio dei furgoni, attraverso una forma di protesta solitaria consistita nello sdraiarsi per terra nella sede di scorrimento del cancello carraio, il tutto con modalità “a sorpresa” idonee a creare una situazione di pericolo o di danno) fosse stata acquisita dalla V.M.
S.p.A. sin nell’immediatezza; sottolineava, però, che la società non avesse manifestato tempestivamente la volontà di irrogare la massima sanzione espulsiva considerato che, nell’arco di tempo strettamente necessario per il compimento e completamento delle indagini (con l’acquisizione da parte della F.C. di informazioni in ordine alla insussistenza di deleghe in favore del D.F. a dichiarare scioperi ovvero ad assumere qualsivoglia iniziativa conflittuale per conto di tale organizzazione sindacale) e per la valutazione del loro risultato, non era stata adottata alcuna determinazione da cui desumere che vi fosse stata una tale lesività degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Per la cassazione di tale sentenza la V.M. S.p.A. propone ricorso affidato a quattro articolati motivi.
E’ rimasto solo intimato. AF.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia. “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla legge n. 300/1970 ed all’art. 2119 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Si duole della non corretta interpretazione da parte della Corte territoriale dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori laddove la stessa ha ritenuto tardiva la sanzione espulsiva. Lamenta il fatto che i giudici di appello, pur richiamando un precedente di questa Corte (e cioè la sentenza n. 7410 del 26 marzo 2010) che aveva riconosciuto l’illegittimità di un licenziamento irrogato a distanza di anni, ha in modo irragionevole applicato lo stesso principio all’ipotesi in questione in cui dal completamento dell’istruttoria (e cioè dall’acquisizione in data 27 marzo 2009 delle informazioni dell’organizzazione sindacale che avevano risolto ogni dubbio dal punto di vista soggettivo, chiarendo che nessuna delega sindacale era stata conferita al D.F. ) all’irrogazione della sanzione erano trascorsi solo 18 giorni (non 19 come ritenuto in sentenza). Conseguentemente si duole del fatto che, ritenuta assorbente la questione della tempestività dell’irrogato provvedimento, non sia stata valutata dalla Corte di merito la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto relativo alla tardività dell’irrogazione del licenziamento (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”. Pone le stesse questioni di cui al capo che precede sotto il profilo del vizio motivazionale. Si duole, in particolare, della ritenuta eccessività dello spatium deliberarteli, come se fosse un postulato matematico non suscettibile di adattamento al caso concreto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 414 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente il difetto di immediatezza nell’applicazione della sanzione sebbene tale intempestività non fosse mai stata eccepita dal D.F.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto relativo alla tardività dell’irrogazione del licenziamento (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di quanto emerso in sede di libero interrogatorio del D.F. in ordine allo svolgimento di altra attività lavorativa.
5. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del terzo motivo di ricorso.
Tale motivo non è fondato.
Si osserva innanzitutto che questa Corte ha già affermato che: “Il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ. e come tale deve essere verificato d’ufficio dal giudice; costituisce invece un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 437 cod. proc. civ., rispetto all’esercizio del potere datoriale di recedere per giusta causa, la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell’addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 7 legge n. 300 del 1970.
Occorre quindi che la parte, pur senza necessità di ricorrere a formule rituali, manifesti con chiarezza la volontà di denunciare il suddetto vizio procedimentale” – così Cass. 12 novembre 2003, n. 17058; id. 6 settembre 2006, n. 19159; 27 gennaio 2009, n. 1890 Dunque, con riguardo al requisito della immediatezza della reazione del datore al comportamento del dipendente, si è tenuta distinta l’ipotesi che la stessa venga configurata quale elemento costitutivo del recesso per giusta causa insito nel concetto stesso enunciato dall’art. 2119 cod. civ. (la cui sussistenza deve essere verificata d’ufficio dal giudice) dall’ipotesi che il difetto di immediatezza sia configurato quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dalla legge n. 300 del 1970, art. 7 (costituente eccezione in senso stretto con le preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 437 cod. proc. civ.).
Orbene, nel caso in questione, la Corte territoriale ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado secondo il quale, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la carenza del requisito dell’immediatezza della reazione era stata ricondotta alla prima delle due situazioni sopra considerate (elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento prevista dall’art. 2119 cod. civ.) con la conseguenza che la relativa mancanza ben poteva essere rilevata d’ufficio.
La ricorrente, pur richiamando nella premessa di cui al motivo sub 1 la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/70 (in uno con quella di cui all’art. 2119 cod. civ.), non censura la suddetta impostazione limitandosi a contrapporre ad essa una pretesa rilevabilità solo su eccezione di parte e cioè un effetto ricollegabile ad una situazione diversa (configurabilità quale vizio procedimentale) che, nella specie, è stata esclusa.
6. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati.
Si osserva che il problema dello spatium deliberandi è stato esattamente ricondotto dalla sentenza impugnata al tempo decorso dalla contestazione alla comunicazione del licenziamento. Con riguardo al suddetto periodo, la Corte territoriale ha considerato solo in parte giustificata l’attesa datoriale prima dell’irrogazione della massima sanzione espulsiva. Ha, infatti, ritenuto che la certezza dello svolgimento dei fatti e la riferibilità degli stessi al D.F. fosse stata acquisita dalla società sin nell’immediato, così come emerso dalla stessa lettera di contestazione. Ha, peraltro, valutato come corretta la verifica finalizzata a chiarire se il comportamento del lavoratore rientrasse o meno nell’ambito del mandato sindacale. Ha, quindi, ritenuto che, ottenuta in data 27 marzo 2009 l’informazione richiesta alla F.C., il quadro fattuale, come già ab initio chiaramente delineato, potesse considerarsi definitivamente fissato in tutti gli aspetti (anche, dunque, con riguardo, alla connotazione dell’addebito sotto il profilo soggettivo). La Corte torinese ha così ritenuto che, non essendo stato adottato dal datore di lavoro, nelle more del completamento dell’istruttoria, alcun provvedimento cautelare, il procrastinare senza alcuna ragione fino al 15 aprile 2009 l’adozione del licenziamento integrasse un tempo eccessivo, tale da ingenerare nel lavoratore il ragionevole affidamento sulla rinuncia datoriale, per fatti concludenti, alla facoltà di recesso.
La suddetta argomentazione non merita le censure del ricorrente sol che si consideri che la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative (Cass. 8 marzo 2011, n. 7037; id. 25 novembre 2010, n. 23920).
Così, nella valutazione della Corte territoriale, ha assunto valenza significativa non tanto il fatto, in sé considerato, che tra la ricezione della risposta della F.C.
e l’adozione della sanzione espulsiva fossero trascorsi 19 (o 18) giorni ma che si fosse trattato di un tempo che non era non giustificato da alcuna necessità di ulteriori indagini e che andava a determinare in capo al lavoratore, mai sospeso cautelativamente per i fatti – asseritamente gravi – verificatisi il 25 febbraio 2009, il ragionevole affidamento sul permanere della fiducia datoriale e sulla rinuncia alla potestas puniendi.
Ed allora non coglie nel segno il rilievo della ricorrente incentrato sulla ritenuta brevità del tempo nello specifico decorso rispetto alle ipotesi prese in esame da questa stessa Corte – in cui è stata ravvisata la tardività dell’irrogazione della sanzione quando il tempo trascorso tra la contestazione e la sanzione era stato superiore a diversi mesi (così Cass. 26 marzo 2010, n. 7409; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29480; Cass. 9 maggio 2007, n. 10547) – laddove i giudici di appello, in modo del tutto congruo e rispettoso dei principi sopra richiamati, hanno rapportato il dato cronologico all’intero contesto delle circostanze ritenute significative.
7. Anche il quarto motivo non merita accoglimento.
Il rilievo della ricorrente non intercetta la motivazione atteso che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, ha preso in esame le dichiarazioni rese dal D.F. in sede di libero interrogatorio, ma le ha ritenute insufficienti ai fini della prova dell’aliunde perceptum.
Del resto, le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato solo a chiarire i termini della controversia in relazione alle circostanze di fatto ritualmente introdotte nel giudizio dalle parti, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 cod. proc. civ. né comunque costituire mezzo di prova, ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia (cfr. in tal senso Cass. n. 17239 del 22 luglio 2010; id. n. 1895 del 27 gennaio 2009; n. 12500 del 26 agosto 2003).
8. Il ricorso va, pertanto, respinto.
9. Infine nulla va disposto in ordine alle spese processuali essendo il D.F. rimasto solo intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
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