CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2013, n. 20839
Lavoro – Dirigente – Qualifiche – Inquadramento nel profilo superiore di direttore – Clausole del c.c.n.l. di mero riconoscimento formale
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Patti accoglieva la domanda proposta da G.B. nei confronti del B.S., quale incorporante della Gestione crediti s.p.a. e della B.P.L.S., già B.M.I., diretta al riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nel profilo superiore di direttore di I classe e qualifica di dirigente a decorrere dal 2.8.90.
Avverso tale decisione proponeva appello il B., lamentando un errore materiale della denominazione dell’Istituto, e rilevando l’erroneità della sentenza poiché il B., preposto alla sede di Catania, non poteva vantare alcun diritto al riconoscimento della categoria dirigenziale, posto che non corrispondeva al vero che con l’accordo integrativo sindacale del 2.10.80 era stato convenuto che i direttori di Messina, Catania e Palermo sarebbero stati dei dirigenti, così come risultava anche dai successivi accordi del 1985 e del 1986, mentre il c.c.n.I. del 1987 riconosceva la qualifica (categoria) solo a fronte della formale attribuzione della stessa ad opera dell’azienda.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 25 marzo 2009, correggeva la sentenza quanto all’esatta denominazione della Banca e respingeva per il resto il gravame.
Per la cassazione propone ricorso la U. s.p.a. (incorporante il B.S. s.p.a.), affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste il B. con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente ai requisiti previsti dal c.c.n.I. credito per la “qualifica” dirigenziale, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Lamenta che l’art. 77 del c.c.n.I. del 1987 prevedeva che “ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro che, in relazione al grado gerarchico, alla natura ed importanza delle funzioni effettivamente svolte, siano dalle rispettive aziende cui appartengano come tali qualificati”.
Si duole che la Corte di merito omise ogni esame al riguardo.
Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato. Inammissibile laddove denuncia come vizio di motivazione la pretesa violazione di una norma contrattuale collettiva, da considerarsi norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Infondato poiché questa S.C., unitamente alla più attenta dottrina, ritiene, che le clausole come quella riportata, definite di mero riconoscimento formale, debbano considerarsi nulle poiché non ancorate alla necessaria natura obiettiva delle mansioni e dei compiti di fatto svolti (ex art. 2094 c.c.), di cui la qualifica è definizione formale (Cass. sez.un. n. 5031 del 1985; Cass. n. 4314 del 1988, etc.), ma unicamente ad una unilaterale ed arbitraria scelta datoriale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione agli accordi aziendali del 1980 e 1986, nonché della disdetta del 1985.
Lamenta la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale quanto ai menzionati accordi, da cui non poteva evincersi, come ritenuto dalla Corte di merito, che l’accordo del 1980 (relativamente alla qualifica dei responsabili di sede) fosse vigente nel 1990 nonostante la società lo avesse formalmente disdettato con comunicazione del 1985 e le parti sociali avessero nel 1986 ribadito tale disdetta, facoltizzando la Banca a modificare l’assetto delle categorie direttive di sedi e succursali. Lamenta inoltre che dal comportamento complessivo delle parti sociali e dalle altre norme di ermeneutica sopra indicate doveva evincersi, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di appello, che nel 1990 tale accordo (del 1980, invocato dal dipendente).
Il motivo è inammissibile poiché, in contrasto col principio dell’autosufficienza, non sono chiariti i contenuti degli accordi sindacali e dei vari documenti invocati (corrispondenza tra le parti sociali; disdetta accordi; c.c.n.I.), né, in violazione dell’art. 369 c.p.c., sono allegati al ricorso.
Converrà al riguardo rimarcare, sulla scorta di Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726, che se pure può ritenersi sufficiente a tale ultimo fine l’indicazione della ubicazione degli atti all’interno dei fascicoli di parte (nella specie, peraltro, tale indicazione difetta per il c.c.n.I.), il principio di autosufficienza impone di chiarire il contenuto di tali documenti, evidenziando la ragione per cui essi sarebbero stati erroneamente valutati dal giudice di merito.
A ciò aggiungasi che per il principio di effettività che caratterizza il diritto del lavoro, lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, ormai accertato dalla Corte di merito, non potrebbe venir meno anche qualora la Banca avesse legittimamente potuto adibire alla sede di Catania un semplice funzionario.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e\o falsa applicazione dell’art. 2095 c.c., nonché contraddittoria, omessa e carente motivazione in ordine alla natura dirigenziale dell’attività svolta dal dipendente.
Evidenzia che dall’istruttoria espletata era emerso che presso la sede di Messina – priva di particolare rilievo e tale da non potersi configurare ramo autonomo dell’azienda – erano stati preposti sia dirigenti che funzionari e che, quanto all’autonomia funzionale, il ricorrente doveva sempre far riferimento alla direzione centrale sia per l’erogazione del credito che per la gestione del personale. Riporta allo scopo taluni brani delle testimonianze escusse.
Il motivo è inammissibile per richiedere a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento delle circostanze di causa (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394)
4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.50,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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