CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2013, n. 26718
Tributi – Accertamento – Notifica di accertamento – Contribuente deceduto – Eredi – Obbligo di comunicazione dell’avviso di accertamento personalmente e nominativamente agli eredi – Nullità – Sussiste
Svolgimento del processo
S. M. G., M. E. e M. A., eredi di M. A., proponevano ricorso dinanzi alta CTP di Salerno avverso cartella di pagamento, avente ad oggetto recupero IRPEF 1993, notificata alla S., nella sua qualità di erede del defunto marito, a seguito di un avviso di accertamento notificato solo a quest’ultimo, in data successiva al suo decesso, e non ai suoi eredi.
L’adita CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti.
Con sentenza depositata il 13-1-2006 fa CTR Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate; in particolare la CTR affermava, in primo luogo, la legittimità dell’avviso di accertamento notificato a M. A. presso la Casa Comunale del suo domicilio fiscale; al riguardo rilevava che non vi era alcuna prova che gli eredi avessero inviato all’Ufficio la comunicazione, prevista dall’art 65 DPR 600/73, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale; che, pertanto, al momento della notifica dell’accertamento, l’Ufficio non aveva avuto conoscenza della morte del soggetto passivo dell’imposta e quindi non poteva indirizzare agli eredi alcun atto; la CTR dichiarava, inoltre, conforme a legge la notifica alla S. della cartella impugnata; al proposito evidenziava che il Concessionario, pur essendo a conoscenza (come risultava dalla stessa cartella) del decesso del contribuente, aveva notificato il ruolo alla sola S. e non invece agli altri eredi (né personalmente né impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius).
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione S. M. G., M. E. e M. A., affidato a due motivi; resistevano con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti, deducendo – ex artt. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c., in relazione alt’art. 65 DPR 600/1973 e 752 e 754 cc- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, error in procedendo e contradditoria, illogica, omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ribadivano l’inesistenza (e, in subordine, la nullità) dell’avviso di accertamento a seguito del quale l’Ente impostore aveva poi iscritto a ruolo l’opposta cartella di pagamento; al riguardo, precisato che l’avviso era stato notificato in data 17-12-1999 al solo contribuente (già deceduto il 12-2-1999) e non agli eredi, rilevava che, anche nel caso in cui gli eredi non avevano eseguito la comunicazione di cui al cit. art. 65, gli atti, per potere essere efficaci nei confronti degli eredi, potevano sì essere notificati all’ultimo domicilio del defunto ma dovevano essere diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente; nel caso di specie la notifica al contribuente era invece avvenuta ai sensi dell’art. 140 epe “perché sconosciuto all’indirizzo”, sicché l’Esattore o non aveva proprio eseguito l’indagine anagrafica o non l’aveva eseguita correttamente, tanto da ritenere il contribuente irreperibile anziché deceduto.
Con il secondo motivo rilevava, in subordine, che la CTR aveva erroneamente dichiarato conforme a legge la notifica della cartella alla sola S. e non agli altri eredi; al riguardo sosteneva che quest’ultima, ai sensi degli artt 752 e 754 cc, poteva rispondere dei debiti ereditari dell’ex marito deceduto solo in ragione della propria quota e mai in solido per l’intero.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo, proposto peraltro solo in via subordinata.
Va, innanzitutto precisato che, per condiviso principio di questa Corte “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso 1‘ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone tuttavia che l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge” (Cass. 12886/2007); nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure allegato che l’Ufficio, prima della notifica degli avvisi di accertamento intestati al suo dante causa, fosse a conoscenza del decesso del contribuente, per cui legittimamente lo stesso Ufficio, in base della norma illustrata, ha intestato gli atti impositivi al contribuente, procedendo nei suoi confronti alla notifica.
Va, tuttavia, rilevato che, nella fattispecie in esame, come evidenziato in ricorso, la notifica al deceduto contribuente M. A. è avvenuta ai sensi dell’art. 140 epe “perché sconosciuto all’indirizzo”.
Siffatta notifica è nulla.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che “nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto”.
Siffatta nullità della notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla impugnata cartella, comporta l’illegittimità di quest’anima ed il conseguente assorbimento del secondo motivo, concernente la notifica della cartella.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.
In considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito.
I compensi e le spese relative al presente giudizio dì legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito; condanna parte resistente al pagamento dei compensi e delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
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