CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2013, n. 26828
Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Risarcimento del danno – Indennità supplementare sostitutiva del diritto alla riassunzione – Aliunde perceptum
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/11/10 – 20/8/2011 la Corte d’appello di Bologna, pronunziando in sede di rinvio da Cassazione sull’impugnazione proposta da T.G.D. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Padova che gli aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimatogli dal Comune di Monselice, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la somma complessiva di € 336.119,19, comprensiva degli importi per risarcimento del danno e per indennità supplementare sostitutiva del diritto alla riassunzione conseguita alla scelta in tal senso manifestata dall’appellante. Ha, però, aggiunto la Corte che il suddetto importo rimaneva assorbito da quanto dal medesimo percepito a diverso titolo nelle more del giudizio, per cui lo stesso non gli era più dovuto dall’ente territoriale convenuto che, di conseguenza, veniva condannato esclusivamente alla rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il T., il quale affida l’impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso il Comune di Monselice che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.
Rimane solo intimata la l’Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo del ricorso principale, dedotto per violazione degli artt. 394, commi 2 e 3, e 384, commi 1 e 2, del codice di procedura civile, in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c., nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il T. sostiene che la questione dell’aliunde perceptum non poteva essere rilevata dalla Corte d’appello per la prima volta nella sede del giudizio di rinvio da Cassazione in quanto, in tal modo, venivano ad essere superati i precisi limiti in cui doveva essere celebrato tale tipo di procedimento la cui natura è di processo ad istruttoria chiusa. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di merito non aveva nemmeno indicato se un tale accertamento era stato il frutto di un’acquisizione probatoria o se era stato ricavato da elementi presuntivi; al contrario, la stessa Corte era stata ben attenta nel rispettare i limiti propri del giudizio di rinvio allorquando aveva affrontato la diversa questione dell’indennità supplementare.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo l’orientamento di questa Corte è possibile tener conto del cosiddetto “aliunde perceptum”, come fatto sopravvenuto dedotto nel primo atto utile, anche nel giudizio di rinvio allorquando, come nella fattispecie, solo in occasione del suo svolgimento sia stato possibile rilevare una tale circostanza di fatto.
Orbene, nel caso in esame la difesa dell’ente territoriale ebbe modo di eccepire il sopravvenuto “aliunde perceptum” solo a seguito della riassunzione del giudizio di rinvio nel primo atto utile, vale a dire nella memoria di costituzione in cui allegò la circostanza dei redditi percepiti “medio tempore” dal lavoratore, senza che a tal riguardo quest’ultimo muovesse obiezioni. In effetti, la circostanza di tale avvenuta allegazione istruttoria nella sede del giudizio di rinvio è riferita dal medesimo ricorrente a pagina 7 del presente ricorso nella parte in cui sono riprodotte le conclusioni formulate dalla difesa del Comune di Monselice nella memoria di costituzione del giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello di Bologna.
Al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. lav. n. 20500 del 25/7/2008) che ” in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, dall’ammontare del risarcimento vanno detratti gli importi che il lavoratore abbia percepito per aver svolto, nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto, un’attività remunerata (cosiddetto “aliunde perceptum”); la relativa allegazione è ammissibile anche nel giudizio di rinvio purché avvenga nel primo atto difensivo utile dalla conoscenza dei fatti, dovendo il datore di lavoro fornire la prova del momento di acquisizione della notizia”.
Ciò discende anche dalla considerazione per la quale il cosiddetto “aliunde perceptum” non integra una eccezione in senso stretto e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche in assenza di un’eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un’eccezione intempestiva, semprechè la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro (v. in tal senso anche Cass. Sez. lav. n. 9464 del 21/4/2009), fermo restando che i fatti sopravvenuti devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile (v. Cass. Sez. lav. n. 5893 del 14/6/1999)
2. Attraverso il secondo motivo, proposto per violazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente contesta la delimitazione temporale del calcolo delle retribuzioni stabilita dalla Corte territoriale con riferimento al momento della cessazione del rapporto, fissata in coincidenza della rinunzia del lavoratore alla reintegra e con la sua comunicazione di volersi avvalere dell’opzione per l’indennità sostitutiva (13/3/2007). Sostiene, invece, il ricorrente principale che l’ente datore di lavoro avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle retribuzioni globali di fatto fino al momento dell’effettivo versamento dell’indennità stessa. A conforto della censura il T. richiama sia il citato art. 18 della legge n. 300/70, assumendo che la portata di tale norma va intesa nel senso di una salvaguardia del principio di effettività del rimedio della reintegra, sia il contenuto della sentenza rescindente n. 3929/07, con la quale si era stabilito che il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto delle retribuzioni del doppio incarico, cioè dell’impiego pubblico e dell’incarico dirigenziale svolti da esso ricorrente; quest’ultimo censura, inoltre, il criterio adottato per la determinazione del danno per il mancato svolgimento dell’incarico dirigenziale, liquidazione che la Corte di merito ha operato nella contestata misura minima edittale.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione dell’art. 394 c.p.c., dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 112 c.p.c. e per omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente contesta il fatto che la Corte di merito abbia liquidato il danno in via equitativa, sostenendo che la liquidazione doveva essere, invece, eseguita sulla base delle retribuzioni globali di fatto, così come evincibile dalla sentenza rescindente della Cassazione.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Orbene, non vi è dubbio che le censure appaiono corrette nella parte in cui richiamano, in premessa, il principio della effettività del rimedio della reintegra di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed il criterio di determinazione del danno in base a quanto stabilito nella sentenza rescindente di questa Corte, ma in ultima analisi esse non consentono di superare il carattere dirimente della “ratio decidendi” finale sulla quale si basa l’impugnata sentenza, vale a dire l’accertata preponderanza economica, in ogni caso, del cosiddetto “aliunde perceptum”, del quale aveva beneficiato il ricorrente nelle more del giudizio, rispetto alla somma liquidatagli per un importo complessivo di € 336.119,79.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
1.a. Col primo motivo del ricorso incidentale, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 329, comma 2, e 394 c.p.c., la difesa dell’ente territoriale contesta che la richiesta di restituzione della somma versata a titolo di indennità supplementare in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, poi annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, non potesse accogliersi per effetto della mancata proposizione del ricorso incidentale sul punto. A giudizio del ricorrente in via incidentale la suddetta domanda era riconducibile nell’ambito di quella formulata dal lavoratore per il conseguimento delle sue pretese economiche in attuazione dell’ordine di reintegra e, quindi, alcun ostacolo poteva sussistere per la sua riproposizione nel giudizio di rinvio.
Osserva, infatti, la difesa del Comune di Monselice che la Corte d’appello di Venezia aveva considerato l’indennità supplementare come oggetto di domanda dal contenuto ridotto rispetto alla richiesta di reintegra, atteso che l’indennità in esame rappresentava il ristoro, convenzionalmente qualificato secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le retribuzioni perdute a causa del recesso ingiustificato.
2. a Attraverso il secondo motivo proposto per violazione degli artt. 384, comma 2, e 494 c.p.c., la difesa del Comune di Monselice sostiene che versandosi in ipotesi licenziamento nullo ed inefficace, come evincibile dalla lettura della sentenza rescindente della Cassazione, non potevano trovare applicazione nella fattispecie le previsioni di cui all’art. 18 dello statuto dei lavoratori in tema di indennità sostitutiva della reintegra, bensì le regole comuni in materia di inadempimento delle obbligazioni.
Per ragioni di connessione i due motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente.
Orbene, appare opportuno prendere le mosse dalla parte della sentenza rescindente n. 3929/2007, nella quale sono esaminate le conseguenze dell’accertata inefficacia del licenziamento, al fine di un corretto approccio sistematico alla soluzione delle questioni poste col ricorso incidentale.
Nella suddetta decisione si è, infatti, affermato che la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione “de iure” del rapporto di lavoro dirigenziale, costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo) con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate “medio tempore”, sia nel rapporto di impiego che in quello dell’incarico dirigenziale (per tutta la durata di quest’ultimo); e la prosecuzione ovvero il reintegro nel rapporto precedente. Con l’ulteriore conseguenza che, sino all’effettiva reintegrazione, l’amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all’incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all’originaria scadenza dell’incarico).
Da tale capo della sentenza emessa in fase rescindente si ricava, pertanto, che al T. è stata accordata una tutela reale piena in relazione al sistema del cosiddetto doppio binario dell’impiego pubblico e dell’incarico dirigenziale temporaneo, per cui ha ragione la difesa dell’ente territoriale a ritenere che l’avvenuta corresponsione dell’indennità supplementare, prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento per i casi di recesso ingiustificato, finiva per rivelarsi incompatibile con la più ampia tutela reintegratoria successivamente riconosciuta al lavoratore, il quale non poteva più trattenere legittimamente la somma erogatagli a fronte di un titolo di maggior garanzia per la medesima causale.
Diversamente è a dirsi per l’indennità sostitutiva della reintegra per la quale il lavoratore aveva manifestato la sua scelta, in quanto tale indennità non può essere assorbita dal sopravvenuto “aliunde perceptum” accertato in corso di causa per la ragione che la stessa è stata conseguita in sostituzione dell’attuazione dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
Ne consegue che il T. è tenuto a restituire al Comune di Monselice la sola indennità supplementare già erogatagli da tale ente territoriale; da tale importo va, però, detratto quello corrispondente ai contributi che a norma di legge gli competono sulle retribuzioni “medio tempore” maturate, come da statuizione contenuta nella summenzionata sentenza del giudizio rescindente, non essendovi traccia del loro computo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio dalla Corte d’appello di Bologna.
Pertanto, il ricorso incidentale va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi dello stesso rimedio ritenuti fondati. La Corte d’appello di Trieste, che si individua come giudice del rinvio, provvederà alla esatta quantificazione dell’indennità supplementare che dovrà essere restituita dal T. al Comune di Monselice. Inoltre, lo stesso giudice del rinvio procederà al computo dei contributi sulle retribuzioni maturate in favore del lavoratore entro i termini già fissati nella sentenza n.3929/2007 di questa Corte, sia per il pubblico impiego che per l’incarico dirigenziale temporaneo, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale di T.G.D., accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trieste.
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