CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2013, n. 27032
Tributi – IRAP – Professionista di fama – Rimborso – Sussiste
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Il dott. A. M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 128/49/10 del 4 ottobre 2010 che accoglieva l’appello dell’ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all’anno 2004.
2. L’Amministrazione si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto.
Il dott. M. primario di cardiologia denuncia redditi professionali assai elevati, tali redditi non costituiscono però di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una “autonoma organizzazione” (si vedano le ordinanze di questa Corte n. 9276 del 7 giugno 2012 e n. 9693 del 13 giugno 2012 relative ad esercenti la professione medica); in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell’intra moenia) cosi come sostenuto dal contribuente. La tesi del contribuente è poi resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti (attribuite al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal giudice di merito
Il Collegio ha condiviso la relazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.
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