Corte di Cassazione sentenza n. 7611 del 27 febbraio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI SUL LAVORO – FORMAZIONE DEL LAVORATORE – OBLAZIONE
massima
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È principio generale che il debito di sicurezza del datore di lavoro non si ferma alla fornitura, peraltro indispensabile, di macchinari e luoghi di lavoro sicuri e neppure all’impartire corsi di formazione finalizzati all’addestramento ad operare in sicurezza nonché indicazioni sulle condotte vietate perché pericolose, ma si spinge ad esigere l’adeguamento di fatto a quelle norme esaurendosi solo in casi di assoluta imprevedibilità ed abnormità del comportamento del lavoratore.
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FATTO-DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 03/11/010, dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1, articolo 82, sub a) ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 36 e 55 e lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex articolo 568 c.p.p. – deducendo censure varie. In particolare il ricorrente esponeva:
1. che l’originaria contestazione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1, articolo 89, sub a) – a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 – non era più prevista dalla legge come reato;
2. che – essendo stata presentata tempestiva domanda di oblazione, ex articolo 162 bis c.p. – il ricorrente andava ammesso all’oblazione, con conseguente possibilità di pagare la somma prescritta a tale titolo.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 24/01/2012, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il termine massimo di prescrizione relativo al reato de quo ed inerente a fatti commessi sino al (Omissis), è maturato in data 12/09/011.
Il ricorso non è manifestamente infondato, poiché le censure ivi dedotte – in particolare quelle inerenti al rigetto della domanda di oblazione, ex articolo 162 bis c.p. – ove non fosse già maturata la prescrizione, andavano esaminate nel merito onde valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, non è preclusa in sede di legittimità, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione, anche se maturata il 12/09/011, epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 03/11/010. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma, in data 03/11/010, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.