Corte Costituzionale sentenza n. 74 del 3 marzo 2011
IMPUGNATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA – CARTELLE ESATTORIALI – COMPETENZA DEL GIUDICE – LUOGO DELLA VIOLAZIONE
massima
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E’ competente territorialmente, per il giudizio di impugnazione avverso sanzioni amministrative, il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. La Corte Costituzionale, nella presente ordinanza, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi; in particolare la problematica di incostituzionalità si pone nella parte in cui individuano il foro competente nella materia de qua nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
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FATTO-DIRITTO
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nel procedimento vertente tra C. A. e E.C. s.p.a. con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al n. … del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore A.F.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi – nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la opposizione al provvedimento di trascrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondata sul mancato ricevimento del preavviso di fermo amministrativo e della notifica delle relative cartelle esattoriali, emesse per violazioni del codice della strada – ha sollevato, con ordinanza del 30 settembre 2009, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza territoriale sulle controversie di cui si tratta;
che il rimettente fa presente che l’agente di riscossione, E.C. s.p.a., ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, con riguardo ai provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessi in relazione a carichi esattoriali scaduti aventi natura tributaria;
che, inoltre, lo stesso agente sostiene, per le altre cartelle esattoriali, riferite a sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace del luogo in cui queste sono state commesse, mentre l’opponente ritiene applicabile il terzo comma, lettera c), dell’art. 22-bis della citata legge n. 689 del 1981, trattandosi di sanzione diversa da quella tributaria, con la conseguenza che la competenza si radicherebbe in capo alla Sezione distaccata di Montevarchi, luogo di residenza dello stesso opponente;
che ciò posto, il rimettente, nel dare atto della necessità di una sua pronuncia sulla competenza, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui individuano il foro competente nella materia de qua nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione;
che, a suo avviso, una tale previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, costringendo il cittadino che intenda tutelarsi nei confronti di un organo amministrativo, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 113 Cost., a rivolgersi al foro della commessa infrazione, nonché per violazione in particolare dell’art. 111, secondo comma, Cost., per non trovarsi il cittadino medesimo in posizione di parità rispetto alla p.a.;
che, ove si escludesse l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per le indicate ragioni, si profilerebbe, secondo il rimettente, la violazione dell’art. 97 Cost., per il trattamento di privilegio della pubblica amministrazione nella tutela giurisdizionale avverso il cittadino;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza ed inammissibilità della questione, facendo presente che la Corte si è già pronunciata in tal senso su identiche questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 22 della legge n. 689 del 1981, rilevando, in particolare, che la scelta di radicare la competenza territoriale in materia di opposizione a sanzioni amministrative nel luogo della commessa violazione si risolve nell’applicazione del tradizionale criterio del locus commissi delicti, espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, con il solo limite della ragionevolezza, nella specie rispettato;
che secondo l’Avvocatura, poi, la questione sollevata sarebbe manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost. non contenendo l’ordinanza di rimessione alcuna motivazione in ordine al dubbio di illegittimità costituzionale.
Considerato che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell’opponente, per violazione degli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., ponendo il cittadino che intenda esperire la prevista tutela giurisdizionale nei confronti della p.a. nella condizione di adire necessariamente detto foro, creando, in tal modo, un privilegio illegittimo a favore della p.a., rispetto alla quale il cittadino non si troverebbe in posizione di parità;
che vanno rilevate, preliminarmente, una molteplicità di ragioni di manifesta inammissibilità della questione, per non essere stato addotta alcuna argomentazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, avendo il rimettente sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689 del 1981, senza motivare il proprio convincimento sulla applicabilità di tale normativa alla impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo e senza pronunciarsi – in presenza delle contrapposte eccezioni sollevate dalle parti – sulla propria competenza;
che ulteriore motivo di inammissibilità va ravvisato nella omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in particolare, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 97 (del resto non riferibile all’attività giurisdizionale) e 113 Cost., e ciò a prescindere dalla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze. n. 114 del 2005, n. 130 e n. 161 del 2004, n. 259, n. 193 e n. 75 del 2003), che ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa, sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, con l’ordinanza in epigrafe.
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