Indetraibilità IVA per consulenze antieconomiche - Cassazione sentenza n. 27199 del 2013La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 27199 depositata il 4 dicembre 2013 intervenendo in tema di detraibilità dell’IVA ha statuito la legittimità della rettifica della dichiarazione IVA con metodo induttivo quando l’importo fatturato dalla società di consulenza risulta  “sproporzionato” rispetto alla prestazione fornita alla contribuente, la quale, ai fini dell’annullamento dell’accertamento a suo carico, deve dimostrare che l’operazione contestata è perfettamente lecita dal punto di vista fiscale. Inoltre viene affermato la legittimità dell’Amministrazione Finanziaria  può ridurre induttivamente l’importo della consulenza e circoscrivere il beneficio.

La vicenda ha riguardato una società a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di rettifica ai fini IVA ritenendo era eccessivo e sproporzionato rispetto alla prestazione ricevuta riguardante contabilità generale ed IVA, consulenze contrattuali ed assistenza negli adempimenti amministrativi e fiscali.

La società contribuente avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale ed a sostegno della propria tesi depositava una CTU che determinava il valore della consulenza ricevuta. I giudici della CTP accoglievano parzialmente le richieste del contribuente.  Avverso la decisione dei giudice di prime cure, il contribuente, proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado considerando congruo il valore della consulenza ricevuta secondo il quantum determinato dalla CTU e ritenuto che un comportamento “antieconomico” sia idoneo a giustificare la rettifica della dichiarazione con metodo induttivo.

La società contribuente per la cassazione della sentenza dei giudici di appello hanno proposto ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità nel decidere la controversia hanno ritento di applicare il principio statuito dalla sentenza n. 11599/2007 la quale statuiva che  “Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Inoltre i giudici del Palazzaccio hanno statuito in merito alla ripartizione della prova che spettava al contribuente dimostrare anche l’effettivo pagamento del corrispettivo in eccesso pagamento di cui non ha fornito la prova.

Per cui  una volta contestata l’antieconomicità dell’operazione è il contribuente a dover dimostrare che il lavoro richiesto merita un compenso così alto e ricordando l’indirizzo secondo cui, in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è consentito e ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando tuttavia l’attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.