Rimborsi IVA solo per investimenti iniziali - Esclusione del carattere di elusione - Cassazione sentenza n. 27352 del 6 dicembre 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27352 depositata il 6 dicembre 2013 intervenendo in tema di elusione ed abuso di diritto ha affermato che la società che compie operazioni attive a distanza di tempo della costituzione ha diritto a detrarre l’IVA inerente agli acquisti e agli investimenti. Per cui il carattere abusivo dell’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali corrispondenti ad esigenze di natura organizzativa dell’azienda.

La vicenda ha riguardato una società di capitale  costituita nel 1996, tre persone fisiche legate da vincoli di parentela,  e che aveva iniziato a compiere operazioni attive solamente nel 1998, anno in cui si è dato il via alla costruzione di un albergo. Tale operazione ha comportato rilevanti acquisti e investimenti dai quali è scaturito un credito IVA poi divenuto oggetto di rimborso.  Solamente nel 2001, completata la realizzazione dell’albergo, la società cedette in locazione l’immobile ad altra società, stabilendo un canone ritenuto esiguo rispetto ai prezzi di mercato da parte del Fisco. Per cui l’Amministrazione Finanziaria notificava un avviso di accertamento con il quale veniva contestata la detrazione del credito, ritenendo inopponibili, nei confronti del Fisco, gli acquisti e gli investimenti compiuti per violazione delle norme antielusive.

Avverso l’atto impositivo la società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugno la sentenza dei giudici di prime cure inanzi alla Comissione Tributaria Regionale  che accolse la tesi del Fisco e riformò la decisione del primo giudice.

Il contribuente per la cassazione della sentenza della CTR propose ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono, con rinvio al giudice di merito,  il ricorso del contribuente ritenendo la decisione impugnata carente sotto il profilo motivazionale. I giudici di legittimità nelle motivazioni richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE  sull’abuso del diritto in tema di IVA. In particolare il principio secondo cui perché si possa parlare di pratica abusiva, occorre che si verifichino due condizioni. Da un lato, le operazioni devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni. Dall’altro, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è l’ottenimento di un vantaggio fiscale» (Corte giust. in causa Klub 00D, punto 48; Corte giust. 21 febbraio 2006, C- 255/02, Halifax ed altri, punti 74 e 75).

Pertanto, affermano gli Ermellini, il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente con una redditività immediata dell’operazione medesima, ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (vedi, in particolare, Cass. n. 1372 del 2011).