CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2013, n. 27455

Obbligo del contraddittorio preventivo col contribuente – Iscrizione a ruolo – Incertezze rilevanti nella dichiarazione

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria n. 51/10/10, depositata il 5 marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di G.M., relativa alla cartella di pagamento, inerente all’Irpef, Irap ed Iva per le annualità 2000 e 2001, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto esecutivo non era adeguatamente motivato, e pertanto andava annullato. Il contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe carente del requisito di autosufficienza con riferimento alla esposizione sommaria dei fatti della causa, è infondata, atteso che invece essi vi sono riportati, ancorché in modo piuttosto sintetico.

3. Del pari l’altra eccezione di inammissibilità del gravame proposta dal controricorrente, secondo cui questo sarebbe stato svolto in spregio alla costante giurisprudenza di questa Corte, si rivela anch’essa priva di pregio, per quanto si esporrà appresso.

4. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, in quanto la CTR non considerava che la cartella ne era munita di una adeguata, dal momento che era stata emessa sulle dichiarazioni presentate dal contribuente medesimo; riportava gli estremi dei Modelli 770/01 e 770/02; vi erano specificate le poste attinenti alle varie imposte, ed infine pure le ragioni della stessa pretesa fiscale, e cioè il mancato pagamento dei diversi tributi, con la conseguenza perciò che quell’atto non era per niente a nullità.

La censura è fondata.

Invero va osservato, com’è noto, che la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella specie. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 27140 del 16/12/2011, n. 9224 del 2011). Peraltro il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la medesima sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa, come nella fattispecie in esame (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 11722 del 14/05/2010, n. 26009 del 2008).

Peraltro in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 7536 del 31/03/2011, Sentenza n. 795 del 2011).

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

5. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Calabria, altra sezione, per nuovo esame.