AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 dicembre 2013, n. 88/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
L’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013, n. 281, prevede che “A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 percento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette somme, si istituisce il seguente codice tributo:
– “1140” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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