CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2013, n. 25144

Tributi – IVA – Beni acquistati per l’uso in operazioni esenti – Esenzione – Non sussiste

Fatto

La società, propose istanza di rimborso dell’iva assolta sugli acquisti dal 1991 al 1998, rilevando di svolgere un’attività (analisi cliniche) esente da iva e che gli acquisti avevano ad oggetto beni destinati in modo esclusivo ad attività esenti, che sarebbero, per conseguenza, dovuti andare esenti da imposta a norma dell’articolo 13, parte B), lettera c) prima parte della sesta direttiva iva.

Essa procedette dunque ad impugnare il silenzio – rifiuto opposto dall’ufficio, con ricorso che fu respinto dalla Commissione tributaria provinciale, la sentenza della quale è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale.

L’Agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, che illustra altresì con memoria.

La società non spiega difese.

Diritto

Nonostante l’ordine dei motivi proposto in ricorso, va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, che implica una soluzione immediata della vicenda, sulla base, appunto, del principio della cd. “ragione più liquida”, che evoca la soluzione di una questione comunque assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre (vedi, al riguardo, ex multis, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3374).

2. – Col motivo in questione, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., l’ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera c) della sesta direttiva nonché dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1997, in causa C- 45/95, sostenendo che la citata norma della direttiva non si riferisce agli acquisti di beni, bensì alla loro successiva rivendita.

3. – La questione proposta è stata risolta dalle sezioni unite della Corte, con sentenza 17 aprile 2009, n. 9142.

3.1. – La Corte ha fatto leva sulla circostanza che con ordinanza, adottata per l’insussistenza di alcun ragionevole dubbio, resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C- 18/05 e C- 155/05, la Corte di Giustizia ha statuito che «la prima parte dell’art. 13, parte B, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista – specificamente invocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata – si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un sospetto passivo per le esigenze di un’ attività esentata in forza del detto articolo. in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione».

3.2. – In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere erroneamente affermato la spettanza alla società intimata del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto corrisposto per l’acquisto di beni necessari per lo svolgimento della sua attività esente dall’IVA e la causa, siccome non bisognevole di alcun ulteriore accertamento fattuale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di primo grado della società stessa, in piena conformità, peraltro, ad ulteriori statuizioni sulla medesima questione (vedi, fra varie, Cass., sez. un. 23 dicembre 2009, n. 27207; Cass. 30 novembre 2012, n. 21410; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23066; Cass. 19 luglio 2013, n. 17675).

4. – La circostanza che la prima pronuncia delle sezioni unite sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso comporta la compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.

Le spese concernenti questa fase seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

– Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due;

– cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, respinge la domanda introduttiva di primo grado proposta dalla società;

– compensa le spese inerenti alle fasi di merito;

– condanna la società alla rifusione delle spese concernenti questa fase, liquidate in €uro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.