COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA – Sentenza 15 novembre 2013, n. 203
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento sintetico – Capacità contributiva – Disponibilità di beni e spese incongruenti con il reddito dichiarato – Valutazione di redditi di conviventi
Svolgimento del processo
1- La sig.a M.A.M. ricorre, con separati gravami, R.G.R.N0 125-126/13 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento ,del tipo “sintetico” ,emessi, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, ai fini irpef, relative addizionali sanzioni ed interessi.
2- L’Agenzia assume, negli atti impugnati, che a carico della ricorrente si evidenzierebbero indici di capacità contributiva, quali la disponibilità di autovetture, di abitazioni, con pagamento di relative rate di mutuo, ammontare di spese correnti, incrementi patrimoniali, incoerenti con il reddito dichiarato ed inoltre che la stessa non avrebbe dimostrato, in fase precontenziosa, che il maggior reddito accertabile sinteticamente non conseguirebbe alla disponibilità di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a redditi esenti.
3- La Ricorrente grava gli atti di cui in narrativa deducendo, in via pregiudiziale, che gli stessi sarebbero nulli per mancato rispetto del termine di 60 gg. di cui all’art. 12, comma 7°, L. 212/2000, Statuto del Contribuente, avendo l’Agenzia notificato gli atti anzi termine, e, nel merito, che gli stessi sarebbero sempre nulli in quanto avrebbe dimostrato che i conteggi dell’Agenzia sarebbero errati, quanto meno in parte, poiché non avrebbe considerato l’esistenza di disponibilità finanziarie provenienti da altri membri di fatto, nella fattispecie la madre, del nucleo famigliare; chiede infine in accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti impugnati con condanna alla spese secondo cui “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 se ora si applicano i suddetti principi alla fattispecie concreta in esame non può che conseguirne l’infondatezza della doglianza preliminare della Ricorrente posto che: non vi è stato accesso ai locali di un’attività e che: la Ricorrente, come dimostrato dai verbali di contradditorio in atti, ha potuto usufruire pienamente delle possibilità concessale dall’art. 38 cit.; passando, poi, al merito dei ricorsi le doglianze della Ricorrente sono, in parte fondate, posto che l’Agenzia non ha tenuto conto nella determinazione del reddito in via sintetica della Ricorrente che è seco convivente, come da documentazione anagrafica in atti, anche se non appartenente al medesimo nucleo famigliare, la madre i cui redditi pensionistici, al netto delle imposte, si presume siano, anche, nella disponibilità, comunque, della figlia, e che, pertanto, vanno dedotti dal reddito accertabile; i redditi complessivi per i due anni d’imposta in contestazione vanno pertanto rideterminati quanto al 2007 in € 34.400,00 ed in € 32.00,00 per l’anno d’imposta 2008; stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorsi di cui agli R.G.R.N0 125-126/13, riunificati per connessione in capo al R.G.R. 125/13, determina il reddito complessivo della Ricorrente per l’anno d’imposta 2007 in € 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento) e per l’anno d’imposta 2008 in € 32.000,00(trentaduemila). Spese compensate.