INPS – Circolare 10 dicembre 2013, n. 169
Convenzione fra l’INPS e la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.
In data 3 ottobre 2013, è stata sottoscritta la convenzione con la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25/01/2013.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti. La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: F.L.A.I.C.A. UNITI.
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
L’INPS metterà a disposizione dell’Associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.
E’ a carico della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante
dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni operative e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):
GPA25370- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola di competenza della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro- Industria Commercio e Affini Uniti Italiana);
GPA11370- per la rilevazione del debito verso la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, da trattenere sulle somme da versare alla F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro- Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11370 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio.
Si comunica, inoltre, che la sede della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro- Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) è in Milano – viale Lombardia n. 20.
Allegato 1
Convenzione tra l’inps e la federazione lavoratori agro-industria commercio e affini uniti italiana – f.l.a.i.c.a. uniti – per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852.
Art. 1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull’indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all’Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.
Art. 2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Art. 3
La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
Art. 5
L’INPS verserà alla Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana – F.L.A.I.C.A. Uniti – l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
L’INPS invierà all’Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all’INPS dalla Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana – F.L.A.I.C.A. Uniti – In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Art. 7
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni di disoccupazione agricola sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
– Gestione delega per singola prestazione € 0,74.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) , a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
E’ a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 8
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto la Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana – F.L.A.I.C.A. Uniti – esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L’Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo da parte della Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana – F.L.A.I.C.A. Uniti – dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.
Allegato 2
Variazioni al piano dei conti
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPA11370 |
| Denominazione completa | Debito verso la Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana (F.L.A.I.C.A. UNITI), per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973 |
| Denominazione abbreviata | DEB.V/FLAICA UNITI CTR.SIND.DS AGR.-ART2 L852/73 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPA25370 |
| Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana (F.L.A.I.C.A. UNITI) – Art. 2, legge n. 852/1973 |
| Denominazione abbreviata | CTR.SIND.SU DS AGR. C/FLAICA UNITI-ART2 L852/73 |